E’ illegittima la confisca per equivalente di quanto sottoposto a sequestro nel caso di esito positivo della messa alla prova per reati tributari

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.47104/2019 – depositata il 20.11.2019, con la quale la Suprema Corte ha statuito l’importante principio secondo il quale l’esito positivo della messa alla prova preclude l’adozione del provvedimento di confisca in ordine al profitto derivante dal reato tributario commesso già oggetto di sequestro preventivo.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

Il Tribunale di Potenza dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art 10-ter d.lgs.n.74/2000, in quanto estinto per esito positivo esito della messa alla prova, disponendo, tuttavia, la confisca per equivalente di quanto già sottoposto alla misura cautelare reale.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Contro tale capo di sentenza veniva interposto ricorso per cassazione e la Suprema corte, in accoglimento dell’impugnazione di legittimità annullava senza rinvio la sentenza di primo grado.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento di maggiore interesse che affermano l’innovativo principio di diritto in ordine alla confisca disposta nel giudizio concluso con esito positivo della messa alla prova.

L’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e l’illegittimità della misura ablatoria disposta nel giudizio penale:

La confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale.  

La medesima misura ablatoria, pertanto, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere disposta con la sentenza ex artt. 464-septies cod. proc. pen. e 168-ter cod. pen., con la quale è dichiarato estinto il reato per l’esito positivo della prova, salva l’applicabilità, per l’appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Quel che deriva dalla considerazione, pacifica, secondo cui tale declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall’accertamento della penale responsabilità (cfr. in tal senso Cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca per equivalente, confisca che si elimina.”

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Riferimento normativo:

Art. 168 ter cod. pe., effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo.

L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La norma incriminatrice.

Art. 464 septies cod. proc. pen.. Esito della messa alla prova:

  1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
  2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata