Occultamento delle scritture contabili: è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca se l’importo dell’evasione viene ricavato aliunde malgrado la condotta di ostacolo del soggetto verificato.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n. 166.2020, depositata il 07 gennaio u.s., con la quale la Suprema Corte chiamata allo scrutinio di legittimità per una ipotesi di reato prevista e punita dall’art.10 d.lgs. n.74/2000, procedendo ad una interpretazione sistematica della materia penale tributaria ha ritenuto legittima la tesi sostenuta dal PM presso il Tribunale di Vicenza che aveva richiesto la emissione del decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente non accolta dal G.i.p. in sede.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che Il Tribunale della Libertà di Vicenza aveva rigettato l’appello cautelare interposto dal PM con il quale l’ufficio della Pubblica accusa aveva censurato la decisione del G.i.p. di diniego della misura cautelare reale, ritenuta legittima anche dal Collegio cautelare.

L’incolpazione provvisoria elevata a carico dell’amministratore della società contestava la condotta consistita nell’aver occultato, nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e per finalità di evasione, numerose fatture emesse dalla sua ditta individuale negli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, sì da non rendere possibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Tuttavia dal testo della pronuncia n.166.2020  i ricava che all’esito delle indagini di polizia giudiziaria per mezzo della disamina delle fatture emesse in favore di soggetti terzi, era stato possibile ricavare l’ammontare delle imposte dirette ed indirette evase.

L’ufficio del PM aveva coltivato l’impugnazione anche in sede di legittimità per censurare le decisioni dei giudici di merito a mezzo ricorso ex art. 325 c.p.p. denunciando violazione di legge in ordina alla ritenuta inapplicabilità del sequestro preventivo alla fattispecie in provvisoria contestazione.

La suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata con motivazione di particolarmente interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia, perché descrive la natura della norma incriminatrice quale reato di pericolo concreto che legittima l’adozione del sequestro e della successiva confisca – sia diretta che per equivalente –  sul profitto del reato e sulle eventuali sanzioni, sempre che dal compendio probatorio sia ricavabile l’illegittimo risparmio di imposta non necessariamente costituente fatto di reato che costituisce l’an ed il quantum del provvedimento cautelare.

Di seguito si riporta di seguito il passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in che sintetizza il principio di diritto:

nel delitto previsto dall’art. 10 d.lgs. 74/2000, allorquando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321,comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell’occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta“.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA