Reati tributari: l’introduzione dell’istituto della confisca ‘allargata’ ad opera delle legge 19 dicembre 2019.

Si segnala ai lettori del blog il recente decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, con quale novellando le disposizioni di cui al D.lgs. 74/2000, sono state riformulate alcune  fattispecie incriminatrici, introdotti dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs 231/2001 e all’applicazione dell’istituto della confisca “allargata” disciplinato dal codice penale.

Dopo aver trattato la modifica del trattamento sanzionatorio delle principali fattispecie incriminatrici, si procede ora ad esaminare l’istituto della confisca in casi particolari. L’art. 39 del d.l. 124/2019, attraverso l’introduzione dell’art. 12 ter nel D.lgs. 74/2000, estende l’applicazione dell’istituto della confisca ‘allargata’, disciplinato dall’art. 240 bis cod. pen., ad un elenco tassativo di reati tributari.

Quanto ai profili regolatori, è bene ricordare che la confisca ex art. 240 bis cod. pen. è sempre disposta in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ed ha ad oggetto denaro, beni o altre utilità delle quali il condannato abbia la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o attività economica e di cui non riesca a giustificare la provenienza.

La novella legislativa del 2019 ha esteso l’applicazione dell’istituto in oggetto al caso in cui vengano realizzati i reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Si segnala, inoltre, che l’art. 39 prevede espressamente che la nuova disposizione sulla confisca in casi particolari si applichi in via esclusiva alle condotte realizzate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

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