Peculato per il gestore del gioco legale autorizzato che non versa gli incassi al concessionario statale.

Segnalo ai lettori del blog la recente sentenza n. 4937.2020, con la quale la VI Sezione della Suprema Corte, dando continuità all’orientamento maggioritario che ascrive al gestore del gioco legale la qualità di incaricato di pubblico servizio, ha confermato la “doppia conforme” di condanna dell’imputato tratto a giudizio per  mancato versamento al concessionario del Prelievo Unico Erariale pari ad € 269.100,97, che aveva dovuto adempiere al debito tributario all’Amministrazione finanziaria.

Contro la sentenza resa dalla Corte di appello di Cagliari che aveva confermato quella di condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, la difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione lamentando l’assenza della qualità soggettiva in capo all’agente che non poteva rispondere del reato proprio di peculato, non avendo mai assunto la qualità prevista dall’art. 458 cod. pen. di tal che l’intervenzione del titolo del possesso operata dal gestore in danno del concessionario, poteva tutt’al più configurare  il reato comune di appropriazione indebita aggravata ex artt. 646 e 61 n.7 cod. pen. e non quello contro la pubblica amministrazione ritenuto nelle sentenze di merito dello stesso segno.

La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte distrettuale (ed ancora prima il G.u.p.) aveva fatto buon governo dei principi di diritto frutto della precedente elaborazione giurisprudenziale rigettando, per l’effetto, l’impugnazione di legittimità con ampia motivazione per la quale si rimanda alla lettura della sentenza in commento.

Segnalo, tuttavia, che sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta omissiva del gestore dell’attività telematica di gioco legalmente autorizzata, la giurisprudenza apicale non è del tutto conforme, tant’è che la medesima sezione (diverso Collegio) ravvisando un contrasto interpretativo sul punto ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite Penali affinché La Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole svolga la funzione nomofilattica risolvendo il quesito di diretto di seguito trascritto:

“….Preso atto della compresenza dei due descritti, diversi orientamenti, ciascuno suffragato da plurime conferme e fondati entrambi su presupposti di ordine letterale e sistematico, si impone dunque la devoluzione del ricorso alle Sezioni Unite, perché risolvano il segnalato contrasto e stabiliscano “se l’omesso versamento del prelievo unico erariale (PREU), dovuto sull’importo delle giocate al netto delle vincite erogate, da parte del “gestore” degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del “concessionario” per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di peculato”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA