Art. 8 d.lgs 74/2000: la Cassazione precisa gli elementi sintomatici dai quali ricavare la consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 6509.2020, depositata il 19 febbraio 2020, trasmessa dalla III Sezione penale decidente della Corte di Cassazione all’Ufficio del Massimario, per l’annotazione del relativo principio giurisprudenziale, con la quale il Collegio del diritto si è pronunciato in merito ad un caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 74/2000 da parte di una società cosiddetta “cartiera”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Terni condannava l’imputato per il delitto di cui all’art. 8 D.lgs.74/2000, per aver emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di società, per gli anni di imposta 2010 e 2011, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La Corte di appello di Perugia dichiarava estinto il reato per intervenuta prescrizione con riferimento all’anno 2010, confermando per il resto la pronuncia del Collegio distrettuale.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, per quanto di interesse per il presente commento, vizio di legge e di motivazione incidenti sull’affermazione della penale responsabilità del legale rappresentante della società che aveva emesso i documenti fiscali.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggio estratto dal compendio della motivazione della sentenza in commento di maggiore interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia penale tributaria:

<La sentenza impugnata ha chiarito che le fatture indicate in imputazione erano tutte quelle afferenti l’anno 2011, essendo stato anche indicato il complessivo importo delle stesse.

E’, del resto, a ben vedere, proprio l’avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all’anno 2011 a chiarire, senza margini di equivocità, che le fatture considerate erano appunto quelle pertinenti l’intero anno considerato senza che, quindi, la mancata indicazione dei destinatari delle stesse, possa avere comportato elementi di incertezza.>

<La sentenza impugnata ha incentrato la ragione della ritenuta sussistenza della inesistenza delle operazioni per le quali è avvenuta l’emissione delle fatture, da un lato sulla circostanza che la [omissis], inadempiente all’obbligo di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni, non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, non avendo esibito alcun documento di spesa né fatture passive, bilanci e registri, così emergendo come società “cartiera”, e, dall’altro, sul fatto che, a seguito dell’accredito dell’assegno o del bonifico a favore della emittente, questa provvedeva immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa. A fronte di ciò la ricorrente, lamentando la significatività degli elementi valorizzati dalla Corte perugina, ha sostanzialmente contestato nel merito la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici […]>.

By Claudio Ramelli @RIPRODUZIONE RISERVATA