Indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000: risulta territorialmente competente il giudice del luogo di accertamento del reato, in base alla previsione generale di cui all’art. 18 comma 1 D.lgs. 74/2000.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 6529.2020, trasmessa dalla III Sezione penale decidente della Corte di Cassazione all’Ufficio del Massimario, per l’annotazione del relativo principio di diritto, con la quale il Collegio del diritto si esprime in merito alla competenza territoriale del giudice in ordine al reato di indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000.

Nel caso di specie il Tribunale di Bergamo emetteva decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater D.lgs. 74/2000 nei confronti della società e, in subordine, dell’amministratore indagato nel procedimento in oggetto.

Avverso la predetta ordinanza resa dal Giudice distrettuale proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, adducendo la violazione degli artt. 8 e 18 del D.lgs. 74/2000, in ragione della ritenuta competenza territoriale del giudice del luogo del domicilio del contribuente, anziché del giudice del luogo di prima iscrizione della notizia di reato.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso, affermando che nel caso di specie non può applicarsi il criterio del luogo del domicilio del contribuente, in quanto, in base all’art. 18 comma 2 D.lgs. 74/2000, esso è previsto solo per i delitti di cui al capo I del titolo II.

Nel caso di specie trova applicazione, piuttosto, il principio generale ex art. 18 comma 1 D.lgs. 74/2000, per cui, laddove la competenza per territorio non possa essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., risulta competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

Si segnala il seguente passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in commento  per l’interessante focus sulla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto della individuazione della competenza territoriale.

<Come già si è avuto modo di precisare in relazione agli analoghi delitti di omesso versamento di IVA o di ritenute certificate di cui agli artt. 10-ter e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio va dunque individuata in base al disposto di cui al primo comma dell’art. 18 del citato decreto. Secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l’omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen. deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell’azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell’impresa (Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260110; Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, Mosetter, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l’adempimento dell’obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato indicato dall’art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801). Certamente non applicabile, invece, è il criterio del domicilio fiscale, quello su cui si fonda la doglianza dedotta in ricorso. Il ricorrente, di fatti, non precisa quale sia la sede effettiva dell’impresa (e non invoca, quindi, il primo degli orientamenti interpretativi più sopra citati) ma – prendendo in esame, in via subordinata rispetto al domicilio fiscale, la necessità di fare applicazione delle regole generali di cui all’art. 8 cod. proc. pen. – sostiene che sarebbe competente il Tribunale di Milano quale luogo di sottoscrizione dei contratti di accollo. Questa prospettiva, tuttavia, è infondata, per l’assorbente ragione che il delitto di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000 è reato omissivo istantaneo, sicché la sottoscrizione di quei contratti – quand’anche fosse stata preordinata alla successiva commissione del reato – non può essere ritenuta quale porzione di condotta penalmente rilevante>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA