Integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti l’emissione di fatture da parte della società cartiera a prescindere dall’entità del risparmio fiscale conseguito.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 8088.2020, depositata il 28 febbraio 2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in materia di reati tributari, chiarisce la struttura ed il perimetro punitivo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 74/2000.

I reati contestati ed i giudizi di merito

Nel caso di specie, agli imputati erano contestati i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000, emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 74/2000, nonché associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di reati tributari e rapina aggravata.

La Corte di appello di Brescia, riformando parzialmente la decisione di primo grado, appellata dagli imputati, confermava le condanne e dichiarava l’estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione.

Il ricorso in cassazione e la questione di diritto.

Avverso la predetta sentenza di secondo grado le difese degli imputati interponevano ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.

Particolare interesse riveste la doglianza che investe il motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio di legge e di motivazione circa la sussistenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti rispetto al quale il Collegio del diritto, nel dichiararlo inammissibile, chiarisce la portata e la natura del reato tributario.

Di seguito si riporta il relativo passaggio tratto dalla parte motiva della sentenza resa dal Collegio del diritto: <Il ricorrente reitera la tesi difensiva prospettata nel precedente grado di giudizio sminuendo il proprio ruolo nella vicenda e fornendo una lettura alternativa e parziale delle risultanze istruttorie (“il rinvenimento di una sola fattura relativa all’acquisto di due frigoriferi per totali 4.840,00, fattura proveniente dalla [omissis]”, registrata nella contabilità della[omissis], società di cui egli è legale rappresentante, si riferiva a beni utilizzati per l’attività d’impresa, in conformità con l’oggetto sociale, con conseguente legittimità dell’ operazione – primo motivo). I giudici di merito in realtà – con argomentazioni anche in questo caso immuni da vizi logici ed inesattezze giuridiche – incentrano il giudizio di responsabilità sul ruolo di società di comodo, finalizzato alla realizzazione di frodi fiscali, della[omissis], priva di beni strumentali, sì che la fattura emessa per l’acquisto di beni da parte della [omissis]non trova plausibile spiegazione (in tal senso la mancanza di prove di segno contrario) se non nel collaudato meccanismo di frode secondo cui era il cliente ad indicare la prestazione da descrivere in dettaglio nella fattura stessa al fine di rendere coerente il suo oggetto con l’attività esercitata: il carattere fittizio dell’operazione, in definitiva, è affermato sulla base di una circostanza di fatto che peraltro il ricorrente non smentisce con riferimento agli atti del giudizio ossia sulle caratteristiche di “cartiera” della società emittente e sulla conseguente impossibilità di effettuare la fornitura.

Il consapevole inserimento del documento contabile intrinsecamente falso nella contabilità della [omissis]ad opera del [omissis]integra gli estremi del reato contestato al capo 17 (e precisamente al punto 17.ao), a prescindere dall’entità dell’illecito risparmio fiscale ottenuto, posto che per la configurabilità della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), attesa la natura di reato di pericolo astratto, è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico (Cass. sez. 3, sent. n. 12719 del 14/11/2007 – dep. 26/03/2008 – Rv. 239339, pronuncia opportunamente richiamata dalla corte territoriale)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 19/12/2014, n.6842

L’emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto, per la cui configurazione è sufficiente il mero compimento dell’atto. Per l’individuazione del momento di consumazione del reato, rileva il momento dell’emissione della fattura, trattandosi di un reato istantaneo (nella specie, al contratto a cui si riferiva la fattura di acconto non era mai stata data esecuzione e quindi non era possibile fatturare acconti per prestazioni future ed incerte).

 

Cassazione penale sez. III, 30/04/2014, n.43552

Il reato di cui all’art. 8 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, si configura come un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico, onde per la punibilità della condotta non è richiesto che le fatture siano effettivamente utilizzate in dichiarazione.

Cassazione penale sez. III, 01/12/2010, n.608

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8, comma 1, d.lg. n. 74/00, si configura come un delitto di pericolo astratto, per la concretizzazione del quale è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico. Ai fini dell’esclusione del reato, pertanto, non rileva la circostanza che i contratti simulati vengano successivamente risolti, con successivo annullamento dei rispettivi crediti fra le società coinvolte, in quanto il ravvedimento operoso delle società beneficiarie delle fatture costituisce post factum irrilevante.

Cassazione penale sez. III, 14/11/2007, n.12719

In tema di reati finanziari e tributari, la presenza di una ulteriore finalità nell’azione delittuosa non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA