Art.5 D.lgs n.74/2000: incombe sul PM l’onere della prova sulla mancata presentazione della dichiarazione da parte dell’imputato nei termini di legge.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 8340.2020, depositata il 02 marzo 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione e trasmessa all’Ufficio del Massimario per la relativa annotazione del principio di diritto con la quale, la Suprema Corte, ha cassato (senza rinvio accertata l’intervenuta prescrizione del reato)  la sentenza impugnata che aveva erroneamente onerato la difesa dell’imputato circa la prova della tempestiva presentazione della dichiarazione annuale dei redditi oggetto della incolpazione penale.

Il capo di imputazione ed i giudizi di merito

La Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e appellata dall’imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, aveva condannato il giudicabile alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale amministratore unico di una società di capitali al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa all’anno « di imposta 2009, sottraendo un imponibile pari a 854.640 euro, con un’evasione IRES pari a 235.025 euro. Fatto commesso il 30/09/2010.

Il ricorso in cassazione ed il principio di diritto.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale partenopea denunciando, per quanto di interesse per il presente commento, vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il rispetto del termine ultimo per il ravvedimento operoso (art. 7 d.p.r. n. 322/1998) costituisse prova a discarico il cui onere gravava sull’imputato, avendone egli interesse al fine di escludere la sua penale responsabilità.

La Suprema Corte ha opinato diversamente ed affermato l’opposto principio di diritto ritenendo che la prova del mancato rispetto del termine ultimo, costituisce elemento costitutivo della fattispecie di reato omissivo proprio la cui prova, secondo i principi generali del rito penale, grava sull’ufficio del pubblico ministero.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza 8340.2020 in commento: “ Come affermato da questa Corte, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e, in precedenza, dell’art. 7 d.P.R. n. 322 del 1998) – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 – dep. 21/04/2017, Pollastrelli, Rv. 269635).

Coerentemente con questa interpretazione, si è precisato che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016 – dep. 17/11/2016, Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016 – dep. 14/06/2016, Villabuona, Rv. 267229).

Di conseguenza, trattandosi di reato omissivo proprio avente carattere istantaneo, il reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 si consuma alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dal momento ultimo stabilito, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale; poiché l’agente può adempiere dopo la scadenza del termine previsto ai fini fiscali, ma prima dell’ulteriore termine di novanta giorni, occorre perciò fornire la prova che, allo spirare di tale ultimo termine, l’agente abbia omesso di presentare la dichiarazione.

Una prova del genere, che rileva non ai fini dell’esenzione di punibilità dell’agente ma della consumazione stessa del reato, incombe evidentemente non già sull’imputato, bensì sul pubblico ministero e deve essere oggetto di specifico accertamento nel giudizio di merito.

Va perciò affermato il seguente principio di diritto: in relazione al delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, poiché il reato si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro tale termine, l’agente non abbia presentato la dichiarazione annuale”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA