Va assolto dal reato di omicidio colposo il medico cardiologo che non ha disposto il ricovero in pronto soccorso della sua paziente poi deceduta se il malore comunicato telefonicamente aveva origine gastrica e non cardiaca.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 134.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si esprime in merito ad un caso di colpa medica, in particolare in tema di nesso causale tra condotta omissiva del cardiologo che non aveva disposto l’immediato invio del paziente al pronto soccorso e l’exitus infausto sopraggiunto qualche ora dopo.

Il caso clinico e la doppia conforme di merito.

Nel caso di specie, al medico cardiologo era contestato il reato di omicidio colposo per aver cagionato il decesso di una sua paziente per complicanze aritmiche, con colpa consistita nell’omessa prescrizione del ricovero in pronto soccorso immediatamente dopo la telefonata intercorsa poche ore prima con la ragazza, la quale lamentava un dolore allo sterno.

Secondo quanto ricavabile dalla sentenza in commento lo specialista era a conoscenza delle condizioni fisiche della paziente e, cioè, del prolasso anatomico della valvola mitrale con rigurgito valvolare lieve, sfociato nel 2010 in una dilatazione ventricolare sinistra, che aveva reso necessario l’impianto di anello valvolare mitralico.

L’imputato veniva assolto dal Tribunale di Firenze e la Corte territoriale gigliata investita dell’appello proposto dalle parti civili confermava la sentenza assolutoria di primo grado ravvisando l’impossibilità di ricondurre causalmente la morte della paziente al sintomo sviluppato e riferito al medico e di affermare la natura cardiaca e non gastrica del malore, viste la caratteristiche del dolore avvertito.

Il giudizio di legittimità e la decisione della Corte di Cassazione.

La difesa della privata accusa proponeva ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all’accertamento svolto dai Giudici di merito sul nesso causale tra il malore accusato dalla paziente ed il successivo decesso della medesima.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte che lo ha rigettato, ratificando la logicità e coerenza del ragionamento espresso dai Giudici del merito in ordine alla ricostruzione della vicenda:

< […] Occorre sottolineare che la Corte di Appello ha escluso, con una motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, la possibilità di affermare un nesso causale tra il malessere manifestato da [omissis]alle 22,30 e comunicato all’imputato e il suo successivo decesso, per cui risulta correttamente omessa ogni indagine circa l’elemento soggettivo e l’eventuale colpa, consistente nell’omessa diagnosi differenziale.

Relativamente al secondo aspetto, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata si legge che “l’autopsia non ha consentito di accertare con certezza le cause della morte di [omissis]”, che, tuttavia, è stata “verosimilmente legata a fibrillazione ventricolare”, per cui non sussiste il denunciato travisamento dei fatti.

Neppure può accogliersi il ricorso di[omissis], con cui si è dedotta la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui dalla non dimostrata repentinità del disturbo, che ha provocato la morte della ragazza, si è desunta l’assenza di ogni collegamento con il malessere precedente. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice di appello, con una motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha escluso la possibilità di affermare la natura cardiaca e non gastrica del malessere di[omissis], comunicato all’imputato alle 22,30, ed il suo collegamento con il successivo decesso in considerazione delle caratteristiche del dolore lamentato dalla ragazza (dolore che si modificava con il respiro, caratteristica estranea alle sofferenze cardiache, e che non era irradiato a tutto il torace) e del suo netto miglioramento dopo il vomito […]>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA