E’ legittimo il sequestro per equivalente eseguito per reati tributari sul patrimonio personale degli amministratori se i beni della società risultano attinti dal sequestro diretto per bancarotta fraudolenta.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 9380.2020, depositata il 9 marzo 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, chiamato a pronunciarsi  in sede cautelare reale, chiarisce i rapporti tra sequestro diretto eseguito sui beni provento di bancarotta fraudolenta per distrazione e sequestro per equivalente   eseguito sul patrimonio personale per reati tributari.

La fase cautelare reale.

Nel caso di specie, l’incolpazione provvisoria era stata elevata nei confronti degli amministratori della [omissis] s.r.l., in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216 co. 1 n. 1, Legge Fallimentare) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

Il Tribunale della Libertà di Roma confermava il decreto con il quale il Gip presso il Tribunale di Tivoli aveva disposto il sequestro diretto dei beni aziendali della società decotta e fallita trasferiti ad altre società ed il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità degli indagati in relazione al reato tributario.

Il ricorso in cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza di rigetto del riesame le difese dei prevenuti interponevano ricorso per cassazione, proponendo due motivi di ricorso, tra i quali suscita particolare interesse quello relativo all’errata applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 12 bis D.lgs. 74/2000.

I ricorrenti nella sostanza hanno dedotto l’impossibilità di disporre il sequestro per equivalente sui beni degli amministratori della società costituenti profitto del reato tributario, in ragione dell’impossibilità di procedere preventivamente a sequestro diretto del profitto del reato sui beni della società fallita, già attinti da vincolo ablatorio diretto in relazione al reato fallimentare.

I Giudici di legittimità, nel ritenere infondato tale motivo di impugnazione, enunciano il principio di diritto sintetizzato nel seguente passaggio tratto dal compendio motivazionale della sentenza:

<correttamente, dunque,=”” è=”” stata=”” esclusa=”” la=”” possibilità=”” di=”” eseguire=”” il=”” sequestro=”” in=”” via=”” diretta=”” del=”” profitto=”” reato=”” (costituito,=”” quanto=”” al=”” tributario,=”” dalla=”” riduzione,=”” simulata=”” o=”” fraudolenta,=”” patrimonio=”” soggetto=”” obbligato=”” e,=”” quindi,=”” consistente=”” nel=”” valore=”” dei=”” beni=”” idonei=”” a=”” fungere=”” da=”” garanzia=”” nei=”” confronti=”” dell’amministrazione=”” finanziaria=”” che=”” agisce=”” per=”” recupero=”” delle=”” somme=”” evase=”” costituenti=”” oggetto=”” condotte=”” artificiose=”” considerate=”” norma,=”” v.=”” sez.=”” 3,=”” n.=”” 10214=”” 22=”” 01=”” 2015,=”” chiarolanza,=”” rv.=”” 262754;=”” 5,=”” 32018=”” 14=”” 03=”” 2019,=”” lascarache,=”” 277251),=”” suddetto=”” vincolo=”” indisponibilità=”” impedisce=”” utilmente=”” apporne=”” un=”” altro=”” successivo,=”” e=”” quindi=”” si=”” versa=”” una=”” ipotesi=”” impossibilità=”” procedere=”” diretto=”” tributario=””>.</correttamente,>

<L’eventuale capienza dei beni di cui è stato disposto il sequestro in via diretta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, o, comunque, la loro idoneità a soddisfare il debito tributario (privilegiato ex art. 2752 cod. civ.), non impedisce di disporre anche il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori della società, stante l’attuale indisponibilità dei beni costituenti il profitto del reato (derivante dalla apposizione del vincolo in relazione al reato di bancarotta) e la conseguente impossibilità di procedere in via diretta al sequestro del profitto del reato tributario di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 agli stessi contestato.

L’eventuale futuro soddisfacimento, totale o parziale, del credito erariale, attraverso i beni oggetto di confisca diretta o sul ricavato dalla loro vendita, consentirà la riduzione o la revoca del sequestro per equivalente, non tanto per il venire meno del presupposto costituito dalla attuale impossibilità di procedere al sequestro diretto, quanto per il soddisfacimento del credito in relazione al quale esso è stato disposto.

L’affermazione dei ricorrenti, secondo cui il credito tributario dovrebbe ricevere tutela in via preferenziale rispetto a quelle derivante dalla realizzazione del reato di bancarotta, e quindi il sequestro del profitto del reato tributario dovrebbe prevalere su quello dei medesimi beni disposto in relazione alla bancarotta, è manifestamente infondata, non essendo prevista da alcuna disposizione una tale preferenza>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 16/07/2019, n.40072

Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, non impedisce il sequestro preventivo cd. impeditivo ove sussista il fumus di un diverso e successivo reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il sequestro preventivo cd. impeditivo di una unità operativa di una società utilizzata per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche se era già stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente sul rilievo del differente oggetto e della differente finalità dei due istituti).

Cassazione penale sez. III, 20/09/2018, n.3591

In caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tuttavia, la verifica di tale impossibilità non deve comportare la preventiva infruttuosa “escussione” del patrimonio della società, essendo sufficiente l’esistenza di indicazioni logicamente contrarie alla affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica, non essendo tenuta la pubblica accusa a una preventiva ricerca di liquidità ovvero di altri cespiti riferibili alla persona giuridica ove, dagli atti, emerga, sia pure in termini deduttivi e non materialmente accertati, una situazione di incapienza del patrimonio sociale. In tale situazione, piuttosto, sarà onere della persona fisica indagata, incisa dalla misura cautelare reale, laddove voglia liberarsi dal vincolo in tal modo gravante sui suoi beni, indicare, in sede di impugnazione della misura cautelare reale, l’esistenza e la consistenza di beni patrimoniali riferibili alla società, sui quali imporre, ricorrendone i presupposti, il sequestro nella forma diretta (nella specie, la Cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro adottato nei confronti della persona dell’indagato, ha evidenziato come si fosse legittimamente proceduto nei confronti dell’indagato, e non del patrimonio dell’ente, giacché in atti risultava essersi accertata l’assenza di beni immobili e di beni mobili registrati in capo a quest’ultimo, mentre la stessa persona indagata, nel giustificare le inadempienze tributarie, aveva rappresentato della crisi di liquidità della società, tanto che questa era stata posta in liquidazione e poi aveva fatto richiesta di concordato preventivo).

Cassazione penale sez. III, 22/01/2015, n.10214

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA