Nesso causale tra esposizione ad amianto e decesso per patologia tumorale: per affermare la penale responsabilità dell’imputato è necessario e sufficiente verificare la sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della vittima esposta all’asbesto nei luoghi di lavoro e la carica di legale rappresentante dell’impresa.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12151.2020, depositata il 15 aprile 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, si esprime in merito al complesso tema nelle patologie asbesto-correlate, in particolare sulla prova del nesso causale tra la condotta di esposizione ad amianto e l’evento morte del lavoratore per mesotelioma pleurico.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce che, nel caso in cui non sia possibile determinare con esattezza il momento di innesco della patologia tumorale, è necessario, ai fini del riconoscimento della responsabilità penale, verificare la sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della vittima e la durata della posizione di garanzia ricoperta dall’imputato.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, si è trattato del decesso della lavoratrice, addetta allo smontaggio e al montaggio di arredi di veicoli ferroviari, per aver contratto mesotelioma pleurico maligno epitetoide alla pleura sinistra.
Agli imputati, nella qualità di legali rappresentanti dell’impresa, era contestato il reato di omicidio colposo, per aver cagionato il decesso della lavoratrice, con imprudenza, negligenza ed imperizia e con violazione delle norme del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, per non aver predisposto le misure precauzionali volte ad impedire la diffusione nell’ambiente e l’inalazione di fibre di amianto sin dal 1981, data di inizio dell’esposizione della lavoratrice alle sostanze tossiche.
La Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Vercelli condannava gli imputati per il reato loro ascritto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e la questione di diritto
La difesa dei prevenuti interponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Ai fini del presente commento, riveste particolare interesse il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta di esposizione ad amianto e l’evento morte, per aver i Giudici di secondo grado fatto ricorso ad un criterio di causalità probabilistico, anziché a quello di causalità individuale conformemente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, ripropongono i consolidati orientamenti in tema di accertamento del nesso di causalità tra presenza di amianto nell’ambiente di lavoro ed insorgenza di patologie tumorali asbesto-correlate, affermando la correttezza dell’argomentazione resa dalla Corte territoriale, attraverso l’applicazione di una legge di copertura scientifica universalmente condivisa corroborata da un giudizio formulato sulla causalità individuale.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza della Suprema Corte:
Fatte queste precisazioni, ed esclusa l’illogicità e contraddittorietà della motivazione come lamentata, va trattata la seconda critica introdotta dai ricorrenti, relativa alla pretesa equazione introdotta dalla sentenza impugnata fra presenza di asbesto nell’ambiente lavorativo e insorgenza della patologia tumorale, che si assume ricondotta dalla sentenza ad un criterio di causalità probabilistico e non di causalità individuale, secondo il percorso indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda, infatti, che la Suprema Corte ha precisato la necessità di ricorrere ad una legge di copertura accreditata nella comunità scientifica, escludendo, peraltro, che questa possa essere rinvenuta nella c.d. teoria dell’effetto acceleratore, non condivisa, in modo generalizzato, nella letteratura internazionale di settore.
Non vi è dubbio che le premesse che i ricorrenti sottendono alla doglianza siano frutto dell’elaborazione di questa Sezione in tema di causalità tra esposizione ad amianto e decesso del lavoratore, nondimeno, esse rivelano, anche in questo caso, una lettura incompleta della motivazione.
La sentenza, infatti, seppure faccia riferimento, in un breve passo, alla teoria dell’effetto acceleratore, riportando il contenuto della sentenza di primo grado senza discostarsene espressamente, tuttavia fonda diversamente la decisione.
E, prendendo atto dell’esposizione – che ritiene comunque provata anche testimonialmente, in armonia con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di patologie asbesto-correlate, l’esistenza e l’entità dell’esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova” (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017 – dep. 16/04/2018, P.G. in proc. Cirocco e altri, Rv. 273096)- osserva che la lavoratrice ha prestato attività presso l’impresa [omissis]per tutta la sua vita professionale.
D’altro canto, la decisione impugnata dà conto dell’ubiquitarietà delle polveri nei reparti produttivi dell’impresa, ed in particolare nel reparto di appartenenza della persona offesa […] sin dall’inizio del suo rapporto di lavoro e certamente nel 1984, essendo emerso, anche dalle produzioni degli imputati, che sino a quella data non erano stati predisposti gli impianti di aspirazione.
Proprio su queste basi la motivazione introduce un’equazione fra presenza di asbesto ed insorgere del mesotelioma, essendo state escluse dagli esperti cause diverse, di origine non professionale, ed essendo stata accertata l’unicità del rapporto lavorativo e la prestazione dell’attività, per tutta la sua durata, nello stesso stabilimento della società, della quale, per l’intero periodo, furono legali rappresentanti i due imputati.
Non può sostenersi, pertanto, che non si faccia riferimento ad una legge di copertura condivisa dalla dottrina medica, né che non si faccia ricorso ad un criterio di causalità individuale.
Il nesso causale fra l’accertata presenza di asbesto nel reparto di lavoro di [omissis]e la malattia da questa contratta, tipicamente professionale, viene, infatti, individuato, in modo diretto, stante l’unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa – sempre legalmente rappresentata dagli imputati, nelle varie forme societarie assunte, nel corso del tempo – non facendo riferimento alla c.d. teoria dell’effetto acceleratore, ma sulla base dell’assenza di qualsivoglia elemento causale alternativo di innesco della patologia.
E cioè proprio attraverso una legge scientifica di copertura universalmente condivisa, ed a mezzo di un giudizio formulato sulla causalità individuale, in quanto verificato in relazione alla singola vicenda (cfr. Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 – dep. 14/03/2017, P.C in proc. Bordogna e altri, Rv. 270385).
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte “In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l’individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’imputato è necessaria l’integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall’imputato nei confronti della stessa” (Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, PG in proc. Abbona Mario, Rv. 276339).
Si tratta di condizioni che si sono entrambe realizzate nel caso di specie, come chiarito dal giudice di seconda cura, sicché fuorviante appare anche il rimprovero incentrato sulla critica del riferimento alla teoria dell’effetto acceleratore, il cui richiamo, pur operato dai giudici di merito, si rivela, in concreto, ininfluente sulla decisione>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. IV, 16/01/2019, n.25532
Nel caso di eventi dannosi cagionati da consistenti periodi di esposizione all’inalazione delle fibre di amianto la responsabilità delle persone che hanno ricoperto una posizione di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori esposti può essere affermata “soltanto quando sia riscontrabile in concreto sovrapposizione integrale o quasi integrale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di garanzia”.
Cassazione penale sez. IV, 14/11/2017, n.16715
In tema di prova del nesso causale, non può invocarsi la giurisprudenza della Corte di cassazione per attestare l’esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di copertura relativa al collegamento tra la condotta e l’evento. (Nella fattispecie – relativa alla questione della sussistenza di una legge statistica di copertura in ordine all’effetto acceleratore sul mesotelioma dell’esposizione ad amianto nella fase successiva a quella dell’insorgenza della malattia – la S.C. ha precisato che non si può ricercare nelle pronunce della Corte di legittimità la validazione di una teoria scientifica, in quanto il precedente giurisprudenziale non costituisce il “nomos” del sapere scientifico).
Cassazione penale sez. IV, 03/11/2016, n.12175
In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica – da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda – in ordine all’efficienza determinante dell’esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell’evento fatale.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA