La Suprema Corte enuncia gli indici per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e bancarotta fraudolenta

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12632.2020, depositata il 22 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, si esprime in merito al tema della continuazione tra il reato tributario ed il reato di bancarotta fraudolenta, individuando gli indici dai quali è possibile evincere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i diversi delitti.

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di amministratore della società fallita, era contestato il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 74/2000, realizzati negli anni 2006 e 2007 nell’ambito di una fattispecie di frode carosello

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interpone ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, deducendo due motivi di impugnazione.

In particolare, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale della continuazione tra il reato tributario ed il reato fallimentare giudicato in un altro processo con sentenza passata in giudicato

La Suprema Corte, nell’annullare la sentenza impugnata in punto di esclusione del vincolo di continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, enuncia gli indici dai quali è possibile ricavare la continuazione tra il reato fiscale e quello fallimentare.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza della Suprema Corte:

<innanzitutto, <strong=””>la diversità delle norme violate non può essere indicata come ostacolo alla operatività dell’istituto della continuazione: è lo stesso art. 81 cod. pen. a prevedere che la disciplina del reato continuato riguarda chi >.</innanzitutto,>

In secondo luogo, poi, sia i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia il reato di bancarotta fraudolenta attengono non solo alla medesima società, la [omissis], ma anche, in misura estremamente significativa, alle medesime operazioni. Invero, è la stessa sentenza impugnata che descrive il fallimento della precisata società come evento causato dalle operazioni dolose costituite dalla combinazione degli acquisti di autoveicoli da fornitori intracomunitari a prezzi di mercato e in esenzione di IVA, delle successive rivendite “sottocosto” delle medesime vetture con emissione di regolari fatture gravate di IVA, perciò detraibile dai cessionari, e del mancato versamento di tale IVA all’erario. Ora, il profilo appena evidenziato costituisce plausibile indizio di una ideazione e progettazione unitaria delle condotte delittuose, e, quindi, richiedeva uno specifico approfondimento motivazionale nella sentenza impugnata.

In terzo luogo, infine, già dalla lettura delle imputazioni di diversi reati si evince che la condotta integrante il reato di bancarotta fraudolenta è contestata in contiguità temporale con le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La bancarotta, infatti, è riferita alla c.d. “frode carosello” precedentemente descritta ed alla conseguente distrazione dell’IVA non versata all’erario, nonché alla mancata istituzione delle scritture contabili sulle quali le riferite operazioni di compravendita di veicoli avrebbero dovuto essere annotate. Non va trascurato, inoltre, che, ai fini della continuazione, occorre valutare la contiguità delle condotte senza attribuire specifico rilievo alla data della sentenza dichiarativa di fallimento: non a caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’individuazione delle contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194-01, e Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353-01). Di conseguenza, risulta viziata, o comunque non congruamente motivata, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le condotte illecite relative al reato previsto dalla legge fallimentare e quelli configuranti il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si collocano in diversi momenti temporali>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:        

Cassazione penale sez. I, 05/02/2019, n.24657

In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta.

Cassazione penale sez. VI, 28/09/2016, n.48009

In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all’entità dell’aumento ex art. 81 cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fattispecie di reato.

Cassazione penale sez. V, 06/07/2015, n.1766

In tema di continuazione, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

Cassazione penale sez. I, 14/12/2010, n.45602

In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, rileva la data della sentenza dichiarativa di fallimento che segna il momento consumativo del reato.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA