Risponde di omicidio colposo il sub committente se non prova di aver appaltato i lavori per intero e senza ingerenza alcuna in fase di esecuzione

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 12440.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, enuncia il principio di diritto secondo il quale, in tema di cooperazione e coordinamento tra ditta appaltatrice e ditta subappaltatrice richiesto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il sub – committente  è sollevato dai relativi obblighi solo laddove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non risulti configurabile alcuna ingerenza da parte del titolare dell’impresa appaltatrice nell’attività di cantiere, con conseguente assunzione dei rischi connessi alla posizione di garanzia.

 

L’incidente sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, l’infortunio sul lavoro è consistito nella caduta dall’alto del dipendente della ditta subappaltatrice, impegnato nell’esecuzione di lavori di “oliatura del cassero”, in mancanza di trabattelli e cavalletti, con conseguente decesso.

All’imputato, nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, era contestato il reato di omicidio colposo del lavoratore, per aver omesso di promuovere la cooperazione con la ditta subappaltatrice datore di lavoro dell’operaio deceduto, in particolare per aver omesso la valutazione dei rischi e la verifica che la ditta adoperasse le adeguate misure di prevenzione e protezione nell’esecuzione dei lavori.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo aveva condannato il giudicabile per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste particolare interesse la questione degli obblighi di cooperazione e coordinamento con l’impresa subappaltatrice gravanti sul titolare della ditta appaltatrice.

La Suprema corte, nel rigettare il ricorso, dando continuità ad un orientamento di legittimità sedimentato, esprime  il principio di diritto in base al quale il sub committente è sollevato dai relativi obblighi esclusivamente nel caso in cui i lavori siano subappaltati per intero, ossia nel caso in cui non vi sia ingerenza del titolare dell’impresa appaltatrice nei confronti del subappaltatore.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia della Suprema Corte:

<Quanto alle censure sviluppate sui profili soggettivi della colpa non appare invero corretto l’approccio della parte ricorrente al complesso problema della gestione del rischio connesso all’ambiente di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di cooperazione e coordinamento tra la ditta appaltatrice e quella subappaltatrice chiamata ad eseguire specifiche lavorazioni utilizzando peraltro strumenti di lavoro, impalcature assi, tavole e cavalletti posti a disposizione della impresa affidataria la quale di fatto aveva il controllo del cantiere anche con riferimento alle opere concesse in sub appalto, avendo essa conservato poteri di ingerenza e di gestione del luogo di lavoro.

Invero con riferimento alla posizione del subappaltatore il S.C. ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore (sez.IV, 5.6.2008, Riva e altro, Rv. 240314; sez.IV 20.11.2009, Fumagalli e altri, Rv.246302).

Il giudice distrettuale pertanto, del tutto coerentemente con i dati testimoniali acquisiti e con gli elementi oggettivi sopra evidenziati di cui si era avvalso per ricostruire la dinamica del sinistro, ha segnalato le gravissime lacune nella promozione del coordinamento e della cooperazione con l’impresa sub appaltatrice in cui era incorsa la [omissis] in persona del suo titolare omettendo di verificare la idoneità tecnico organizzativa della [omissis] la quale ebbe a dileguarsi dal cantiere subito dopo i fatti relativi all’infortunio, non ha provveduto a coordinare l’attività della sua impresa con quella che operava nel cantiere da essa diretto, non ha individuato le figure addette a curare la sicurezza dei lavoratori omettendo qualsiasi delega in proposito, ha lasciato che i lavoratori della [omissis] operassero senza adeguate misure di protezione causando così con questi suoi comportamenti colposi la morte del lavoratore>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113

In materia di sicurezza sul lavoro, è da considerarsi responsabile il committente per l’incidente sul lavoro in un appalto, anche prima della vigenza delle norme sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) – documento obbligatorio introdotto dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (testo Unico sulla sicurezza) – se costui si era impegnato con l’appaltatore a improntare garanzie tecniche. Ad affermarlo è la Cassazione secondo cui l’obbligo contrattuale assunto dall’azienda appaltante di fornire all’appaltatore e al subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per l’areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale, la cui gestione grava sul committente.

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n.7188

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (In applicazione di tale principio, la Corte – con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti – ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull’adozione, da parte dell’ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano acensore in cui si era verificato l’infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell’incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).

Cassazione penale sez. IV, 01/03/2017, n.31410

L’appaltatore, che non abbia svolto ingerenza nell’opera del subappaltatore, non è tenuto a fornirgli informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro.

Cassazione penale sez. IV, 18/06/2015, n.29798

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell’organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Una esclusione di responsabilità dell’appaltatore è configurabile, invece, solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltatore, e, quindi, ciò non si verifica nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell’appaltatore dall’organizzazione del cantiere.

Cassazione penale sez. III, 25/02/2015, n.12228

In tema di prevenzione degli infortuni sui lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, previsto specificamente dall’articolo 7, comma 2, del Dlgs 626/1994, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini, (…) dell’inadeguatezza delle misure dl sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi”. Ribadendo questo principio di diritto la Cassazione ha confermato la responsabilità penale dell’appaltatore per la morte di un operaio della ditta appaltante caduto al suolo da una impalcatura.

Cassazione penale sez. IV, 05/06/2008, n.27965

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA