La confisca nei reati tributari viene disposta anche in caso di intervenuto accordo rateale con l’A.D.E. ma produce l’effetto ablatorio solo al verificarsi della condizione sospensiva del mancato pagamento del debito

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12875.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omesso versamento delle ritenute, enuncia il principio di diritto secondo il quale la confisca diretta o per equivalente del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario, può essere adottata nonostante l’intervenuto accordo rateale con l’Agenzia delle Entrate, ma non può essere eseguita se non al verificarsi del mancato pagamento del debito per il quale è intervenuto l’impegno con L’Erario.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato era contestato il reato di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate ex art. 10 bis D.lgs. 74/2000, per aver omesso di versare le ritenute tributarie operate sui compensi corrisposti ai propri dipendenti.

Il Tribunale di Massa su accordo delle parti applicava la pena concordata e disponeva la confisca del profitto del reato tributario pari alla somma che il sostituto d’imposta aveva trattenuto per versarla all’erario.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, articolando due motivi di ricorso aventi ad oggetto la confisca disposta dal Tribunale.

In particolare, ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la doglianza relativa alla mancata subordinazione dell’efficacia della confisca al verificarsi della condizione sospensiva dell’inadempimento del debito tributario.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiamano il consolidato principio di diritto in tema di efficacia della confisca ex art. 12 bis comma 2 D.lgs. 74/2000, sedimentato a seguito del d.lgs 158/2015.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione della Suprema Corte:

nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2019, n. 18034; idem Sezione III penale, 8 febbraio 2019, n. 6246)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.18034

In tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.

Cassazione penale sez. III, 22/11/2019, n.6249

In sede di determinazione del profitto confiscabile, il giudice dell’esecuzione deve necessariamente considerare l’avvenuto pagamento dell’imposta a seguito di accordo con l’Amministrazione finanziaria. E ciò in quanto la previsione di cui al d.lg. n. 74 del 2000, art. 12-bis, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, si riferisce alle assunzioni d’impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

Cassazione penale sez. III, 11/10/2018, n.6246

In tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA