Responsabilità amministrativa degli enti: va condannato l’ente che abbia adottato un modello organizzativo inadeguato e conseguito un vantaggio economico connesso al risparmio di spesa derivante dal mancato acquisto di guanti di protezione e dal mancato rallentamento dell’attività lavorativa

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13575.2020, depositata il 6 maggio 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose cagionate al lavoratore per violazione della normativa antinfortunistica, affronta il tema della responsabilità delle persone giuridiche derivante dai reati colposi di evento, affermando che il vantaggio economico  l’ente vantaggio può essere individuato  nel risparmio di spesa per l’acquisto di guanti di protezione, i costi di formazione dei lavoratori e la velocizzazione del processo produttivo a discapito della sicurezza.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, l’operaio con funzioni di attrezzista, impegnato nella rimozione della plastica che ostruiva l’iniettore, senza utilizzare guanti ad alta protezione termica e senza attendere che la camera calda si raffreddasse, riportava ferite e ustioni alla mano, colpita da un getto di plastica liquida.

All’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di amministratore unico della società, veniva addebitato il reato di lesioni colpose, per aver cagionato lesioni al lavoratore con colpa generica e colpa specifica consistente nella mancata valutazione dei rischi e nell’omessa predisposizione dei guanti di protezione.

All’ente era contestato l’illecito amministrativo ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001, per aver adottato un modello organizzativo non idoneo a prevenire il rischio di reato e per aver conseguito un vantaggio consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato acquisto di guanti di protezione e dal mancato rallentamento dell’attività lavorativa.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale condannava l’imputato e la persona giuridica per il reato e l’illecito amministrativo rispettivamente loro ascritti.

 

Il ricorso per  cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Contro la sentenza resa dalla Corte veneziana, il comune difensore dell’imputato persona fisica e dell’ente interponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse la deduzione del vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’ente, con riferimento al riconoscimento di un vantaggio in capo alla persona giuridica, e della violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.

I Giudici di legittimità annullano senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del  reato e rigettano il ricorso della società ritenendo infondate le censure di legittimità.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento che affrontano la questione di diritto della responsabilità amministrativa derivante da reati colposi di evento:

(Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).

In linea con tale principio, conseguentemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato, la Corte di appello ha logicamente confermato anche la condanna della [omissis] s.p.a. al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il denaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività. Secondo quanto esposto dalla Corte di merito, i testi non riferivano dell’esistenza di una prassi esplicita volta a favorire la produzione aziendale, ma essa era insita nel divieto di ritardare in caso di ripetizione dell’inconveniente del tappo.

Inoltre, deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 dello stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265 […]).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali affermati in materia, va comunque rilevato che al [omissis] ed alla società era stata ritualmente contestata un’ipotesi di colpa specifica concernente l’omessa adeguata previsione di un modello organizzativo adeguato, nel quale rientra anche la mancata formazione dei dipendenti, aspetto adeguatamente trattato nel corso del procedimento sin dal primo grado di giudizio, in ordine al quale era stata adeguatamente riconosciuta la possibilità di difendersi>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 27/11/2019, n.49775

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

 

Cassazione penale sez. IV, 24/09/2019, n.43656

In materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001), sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento e produttività o anche solo una riduzione dei tempi di lavorazione.

Cassazione penale sez. IV, 28/05/2019, n.29538

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.

Cassazione penale sez. IV, 24/01/2019, n.16598

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro).

Cassazione penale sez. IV, 15/02/2018, n.18390

Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice. (Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell’ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contestazione).

Cassazione penale sez. IV, 13/09/2017, n.16713

In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento.

 

Cassazione penale sez. IV, 19/05/2016, n.31210

In tema di responsabilità da reato dell’ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lg. 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il requisito dell’interesse dell’ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

 

Cassazione penale sez. IV, 20/04/2016, n.24697

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi). (Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.).

Cassazione penale sez. IV, 19/05/2009, n.31968

Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice. (Nella specie, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell’ipotesi di condanna del medico per le lesioni colpose gravissime cagionate, in esito ad un parto, ad un neonato, anche per la violazione del dovere di informare la partoriente in ordine alle possibili complicanze per un parto per via vaginale per le dimensioni del nascituro, laddove la contestazione riguardava altri profili di colpa).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA