Truffa commessa a mezzo internet: configura artifici e raggiri la condotta di pubblicazione su un portale di annunci di compravendita online dell’inserzione della vendita di telefoni a prezzo conveniente, con rassicurazioni in ordine all’esistenza del bene
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 198.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si è espresso in merito ad un caso di truffa commessa a mezzo internet, soffermandosi sull’elemento costitutivo del reato degli artifici o raggiri delineandone la differenza rispetto al delitto di insolvenza fraudolenta.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, all’imputato era contestato il delitto di truffa ex art. 640 c.p., per aver, con artifici e raggiri, pubblicizzato la vendita di telefoni cellulari su un portale di annunci di compravendita online, inducendo i soggetti passivi a corrispondere il prezzo ed omettendo di procedere alla consegna.
La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno condannava il prevenuto per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, deducendo la violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell’elemento materiale del reato di truffa (in particolare con riguardo al profilo degli artifici o raggiri) e alla configurazione del predetto delitto in luogo di quello di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen.
I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, riconoscono nella condotta del prevenuto gli artifici o raggiri richiesti dall’art. 640 c.p. e delineano la differenza tra i reati di truffa e insolvenza fraudolenta.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della sentenza in commento:
<La qualificazione giuridica attribuita ai fatti è corretta. La condotta posta in essere dal ricorrente, caratterizzata dalla pubblicazione di una inserzione per la vendita di un telefono cellulare a prezzo conveniente e dalle rassicurazioni successivamente fornite alle persone offese circa l’esistenza del bene, configura gli artifici e raggiri.
Sul punto, d’altro canto, deve evidenziarsi che porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l’esistenza dello stesso e la validità dell’offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dalla norma. Artifici e raggiri, d’altro canto, che nel caso di specie hanno trovato significativo riscontro e conferma anche nella condotta immediatamente successiva alla pubblicazione dell’annuncio e precedente la conclusione del contratto. La circostanza che nel corso della trattativa vi siano stati dei contatti (telefonici nel primo caso ed a mezzo mail nel secondo) nei quali il sedicente venditore ha rassicurato il compratore della bontà dell’affare, infatti, conferma la sussistenza sia dell’elemento materiale che di quello psicologico, tipici del reato di truffa.
Il delitto di truffa, d’altro canto, si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione esclusivamente del reale stato di insolvenza dell’agente (da ultimo cfr. Sez. 2, 41421 del 11/9/2019, De Colombi, non massimata; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360)>.
La norma incriminatrice:
Art. 640 c.p. – Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. II, 26/11/2019, n.198
Porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l’esistenza dello stesso e la validità dell’offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p.
Cassazione penale sez. II, 03/10/2019, n.48987
In tema di truffa contrattuale mediante vendita online di un bene, il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del prezzo da parte dell’agente. Se si tratta di assegni, il momento rilevante per la consumazione del delitto è dunque quello dell’accredito su conto corrente, non potendo di conseguenza essere convalidato l’arresto in flagranza effettuato nel momento dei successivi prelievi di contante.
Cassazione penale , sez. II , 17/07/2018 , n. 40045
Nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online è configurabile l’aggravante della minorata difesa di cui all’ articolo 640, comma 2, numero 2-bis, del Cp , con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’ articolo 61, numero 5, del Cp , abbia approfittato, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta
Cassazione penale , sez. II , 22/06/2017 , n. 42535
La truffa contrattuale è configurabile qualora l’agente ponga in essere artifici e raggiri nel momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare il consenso che diversamente non presterebbe (fattispecie relativa alla vendita online di una autoradio inesistente).
Cassazione penale , sez. VI , 22/03/2017 , n. 17937
Nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online è configurabile l’aggravante di cui all’articolo 640, comma 2, numero 2-bis, del Cp, con riferimento al luogo del commesso reato, in quanto il luogo fisico di consumazione della truffa (individuabile nel luogo in cui l’agente consegue l’indebito profitto) in tal caso possiede la caratteristica peculiare costituita dalla distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l’acquirente che del prodotto venduto, secondo la prassi tipica di simili transazioni, ha pagato anticipatamente il prezzo. Proprio tale distanza tra il luogo di commissione del reato da parte dell’agente e il luogo dove si trova l’acquirente è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse “de visu”.
Cassazione penale , sez. II , 29/11/2016 , n. 7294
Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che l’ingiusto profitto entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non basta in tal senso la sola fuoriuscita da quella del soggetto passivo. Nel caso di vendita online la competenza si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accreditamento su carta di credito.
Cassazione penale , sez. II , 20/10/2016 , n. 48027
Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 29/09/2016 , n. 43705
La Corte di cassazione ha affermato che in relazione al reato di truffa commesso attraverso vendite on line, è configurabile la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5, c.p., richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
Cassazione penale sez. VII, 13/01/2015, n.16723
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA