Nei reati tributari omissivi nessuna efficacia scriminante può essere riconosciuta alla mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 13628.2020, depositata il 5 maggio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in fase cautelare reale in ordine ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate, conferma il rigoroso orientamento secondo il quale il reato tributario omissivo può ritenersi escluso solo quando il pagamento delle ritenute viene inibito dal provvedimento Tribunale Civile competente a decidere sulla richiesta di concordato preventivo.
La provvisoria contestazione e la fase cautelare reale
Nel caso di specie, all’indagato, nella veste di legale rappresentante della società, era provvisoriamente contestato il delitto di omesso versamento delle ritenute ex art. 10 bis D.lgs. 74/2000 per il quale il PM aveva richiesto al G.i.p. in sede l’emissione del sequestro preventivo per equivalente sul patrimonio personale del prevenuto.
Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta.
L’ufficio del PM proponeva appello cautelare davanti al Tribunale della Libertà di Lecco che rigettava l’impugnazione cautelare validando la tesi del G.i.p.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Lecco, proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione, deducendo che la domanda di concordato in bianco, senza la presentazione del piano concordatario, avanzata dopo la scadenza dell’obbligo di versamento delle ritenute, non comporta la sospensione degli obblighi tributari.
La Suprema corte annulla la sentenza impugnata chiarendo le condizioni alle quali la procedura concorsuale presentata dall’impresa in crisi può incidere sull’obbligo di versamento imposto dalla legge tributaria sanzionato penalmente, non ricorrenti nel caso di specie.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:
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È indubbio poi che tra gli atti straordinari rientri il pagamento del debito tributario, la cui omissione di versamento costituisce reato, atto da qualificarsi straordinario e urgente avuto riguardo agli effetti penali dell’omissione.
Ne consegue che, sul piano della disciplina penalistica, devono essere confermati, con le precisazioni qui esposte, i principi già reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, anche richiamati nel ricorso del Pubblico Ministero, secondo cui la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario (Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, P.M. in proc. Maurina, Rv. 274822 – 01; Sez. 3, n. 39696 del 08/06/2018, Grifi, Rv. 273838 – 01; Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017, Marchionni, Rv. 271554).
In conclusione, la causa di giustificazione dell’art. 51 cod.pen. può essere invocata laddove l’imputato sia destinatario o di un “ordine legittimo” del tribunale civile con cui gli si impone il divieto di pagamento dei crediti anteriori alla proposta di concordato, o di una mancata autorizzazione al pagamento degli stessi, non potendo la stessa essere individuata nel provvedimento di ammissione, ai sensi dell’art. 163 legge fall., nei confronti di debito scaduto nelle more tra la presentazione del ricorso con riserva e la sua ammissione, essendo tale situazione equiparabile, quanto alla possibilità di compimento di atti di straordinaria amministrazione, a quella del concordato con piano, e non potendo, sul versante penale, accordarsi valore di scriminante all’ammissione al concordato rispetto ad una condotta di reato già perfezionatasi.
In tale ambito non rileva il richiamo alla retrodatazione degli effetti, indicata nella sentenza n. 36320/2019, che concerne il diverso profilo dell’efficacia verso i terzi e verso il debitore (168 legge fall. e 188 legge fall.) a fronte del chiaro dettato normativo di cui agli artt. 161 comma 7 e 167 legge fall. Dare rilievo alla circostanza che gli effetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della domanda non si coniuga con la questione, vero punto nodale, che è quella della verifica della ricorrenza della scriminante, ex art. 51 cod. pen., dell’adempimento di un ordine legittimo, rispetto a condotte di omesso versamento che costituiscono reato tributario, al momento della scadenza del termine per il pagamento, che individua il momento consumativo del reato>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. III, 02/04/2019, n.36320
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nel caso di ammissione al concordato preventivo, non è configurabile il “fumus” del reato di cui all’art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate in relazione agli obblighi scaduti successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione al concordato, in quanto gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data della presentazione della relativa domanda.
Cassazione penale sez. III, 30/10/2018, n.2860
In tema di reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all’obbligo tributario, come l’ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
Cassazione penale sez. III, 08/06/2018, n.39696
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è configurabile il “fumus” del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l’omesso versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso, prima della scadenza, al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta, in quanto in forza dell’art. 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 1, comma 81, legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per l’IVA è possibile un accordo nel concordato preventivo per un pagamento dilazionato o parziale.
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Non è corretto attribuire prevalenza alla norma penale che sanziona l’omesso versamento dell’IVA rispetto al contrapposto divieto di versamento dell’IVA, imposto da un legittimo ordine del giudice (divieto di eseguire pagamenti per crediti anteriori alla richiesta di ammissione alla procedura concorsuale di concordato), che deriva da precise norme giuridiche aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA