Non è applicabile la causa di non punibilità del fatto tenue al medico che richieda una somma di denaro in cambio della prescrizione di un medicinale senza averlo visitato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 6391.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di istigazione alla corruzione commesso da un medico, statuisce il principio della inapplicabilità  al sanitario della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per il disdoro causato all’immagine della Pubblica amministrazione e la messa in pericolo del superiore interesse della salute del paziente.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di medico in servizio presso la guardia medica, era addebitato il delitto di istigazione alla corruzione, per aver richiesto “sottobanco” una somma di denaro in cambio della prescrizione di un medicinale per il paziente residente fuori dalla Regione e senza averlo visitato.

La Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la decisione con la quale il locale Tribunale condannava il prevenuto per il reato ascrittogli e riconosceva le attenuanti ex artt. 322 e 62 n. 4 c.p.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, chiarisce preliminarmente l’ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. e i relativi rapporti con la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. e riconosce la correttezza della motivazione resa dai Giudici del merito in ordine alla mancata applicazione nel caso di specie dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

In particolare ha richiamato l’insegnamento delle S.U. n. 13681/2016, Rv. 266590 secondo cui “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo” evidenziando che il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.323 bis c.p., non è incompatibile con l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la circostanza attenuante si fonda sulla modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. 6, n. 46255/2016, Rv. 268481).

In tal senso la Corte di merito ha sottolineato che la condotta dell’imputato, seppure non sostenuta da un dolo particolarmente intenso, è stata considerata grave avendo il [omissis] prospettato la possibilità di rilasciare una ricetta medica, senza procedere alla visita medica cui egli era obbligato a tutela del paziente che quel farmaco doveva assumere. In altre parole la Corte di appello non ha escluso le applicabilità della causa di non punibilità alla fattispecie in esame perché rientrante in una determinata categoria di reati, come sostenuto dal ricorrente; a tale proposito va infatti ribadito che il legislatore ha posto l’istituto in parola nel contesto della parte generale del codice penale, con evidente intento di attribuirgli valenza non limitata a talune fattispecie di reato. Tale conclusione è avvalorata dalla esplicita limitazione dell’operatività dell’istituto a talune classi di reato, tra le quali alcune selezionate in forza della entità della pena prevista (pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni), altre per la presenza di connotati evidentemente ritenuti incompatibili con una particolare tenuità del fatto;[…]. (Sez. U, n. 13681/2016, Rv. 266589 Sez. 4, Sentenza n. 44132/2015, Rv. 264829).

Detto questo, trascura il ricorrente che la Corte di appello non ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità perché il fatto rientra in una determinata categoria di reati ( delitti contro la P.A.), né ha svalorizzato il dato dell’avvenuto risarcimento del danno in favore della p.o. di cui ha tenuto conto ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ma ha ritenuto decisivo, per escludere l’ipotesi di cui all’art. 131 bis c.p., il fatto che la richiesta di denaro proveniva da un professionista medico chiamato a tutelare il bene primario della salute e rispetto al quale il compimento di un atto contrario ai proprio doveri d’ufficio, vale a dire la prescrizione di un medicinale, omettendo la visita del paziente, dietro pagamento di una somma di denaro, “sottobanco”, ha determinato una lesione all’immagine della P.A. di consistenza non così minima da reputarsi ” irrilevante”>.

LA NORMA INCRIMINATRICE :

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis].

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis].

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all’incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319 [32-quater, 323-bis].

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. VI, 23/10/2019, n.46494

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l’idoneità dell’offerta deve essere valutata con giudizio “ex ante”, sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l’idoneità potenziale dell’offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione del tribunale del riesame che ha escluso la gravità indiziaria del reato a fronte dell’offerta di un’utilità di modico valore, pur se non specificamente quantificata, quale contropartita per l’interessamento ottenuto dal ricorrente presso il direttore generale di un’ azienda sanitaria al fine di favorire il proprio genero in un concorso per l’assunzione, sul rilievo che il predetto pubblico ufficiale aveva già assicurato la propria disponibilità a tenere la condotta favoritrice).

Cassazione penale sez. VI, 03/12/2019, n.605

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis c.p., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.

Cassazione penale sez. VI, 10/02/2017, n.19319

L’offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l’attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d’ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell’art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell’agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell’ordine massimo di 150 euro).

Cassazione penale sez. VI, 18/10/2016, n.46255

Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.323 bis c.p. punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di istigazione alla corruzione, che aveva escluso la sussistenza della causa di non punibilità in relazione alla condotta del guidatore che, al fine di sottrarsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a controllo la complessiva somma di 75 euro).

Cassazione penale sez. V, 24/06/2015, n.39806

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA