Integra il reato di corruzione di minorenni anche l’esibizione di foto pornografiche mediante l’utilizzo di WhatsApp.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 14210.2020, depositata l’11 maggio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di corruzione di minorenne compiuto mediante l’utilizzo di strumenti informatici, enuncia il principio di diritto secondo il quale le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica (WhatsApp), pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima, costituiscono modalità  di consumazione del reato previsto e punito  dall’art. 609 quinquies c.p., poiché idonee a compromettere la libertà sessuale della persona offesa.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato era contestato il delitto di corruzione di minorenne, con l’aggravante dell’abuso della funzione di incaricato di pubblico servizio e di violazione dei doveri inerenti all’attività di conducente del bus scolastico, per aver inviato video pornografici all’utenza cellulare della vittima minore di 14 anni e per averla indotta al compimento di atti sessuali.

La Corte di appello di L’Aquila, riformando parzialmente la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Lanciano in sede di giudizio abbreviato quanto al trattamento sanzionatorio, confermava la penale responsabilità  del prevenuto per il reato ascrittogli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, enunciano il principio di diritto in materia di corruzione di minorenne configurabile dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici, anche in assenza di contatto fisico con la persona offesa, al pari del più grave delitto di atti sessuali con minorenne.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della sentenza in commento:

. (Sez. 3, n. 31263 del 19/04/2017 – dep. 22/06/2017, L, Rv. 27019201).

Per il reato di corruzione di minorenne oltre all’esibizione diretta deve ritenersi comportamento rientrante nella norma anche l’esibizione sui social (nel caso WhatsApp) al pari della configurabilità del reato di cui all’art. 609 quater cod. pen. nell’ipotesi di uso dei social, senza contatti fisici […]

Del resto, l’ipotesi di reato dell’art. 609 quinquies, secondo comma, cod. pen. risulta residuale (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”) e i giudici di merito hanno ritenuto con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità che l’ipotesi configurabile fosse la corruzione di minorenne e non il più grave reato di cui all’art. 609 quater, cod. pen., nella forma consumata o tentata, in relazione alle modalità dei fatti.

Può pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: “In tema di corruzione di minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima – modalità non ricomprese nella norma di cui all’art. 609 quinquies, secondo comma cod. pen. poiché il far assistere la minore di 14 anni al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica essendo idonei anche le comunicazioni telematiche tra i due, così come per il reato ex art. 609 quater cod. pen.”>.

La norma incriminatrice:

Art. 609 quinquies c.p. – Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [604734-bis].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata

  1. a) se il reato è commesso da più persone riunite;
  2. b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  3. c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 19/04/2017, n.31263

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l’esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra), in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale.

Cassazione penale sez. III, 09/03/2016, n.24417

Nella nozione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne rientra qualsiasi comportamento, anche di mero intenzionale esibizionismo, collegabile alle manifestazioni della vita sessuale. (Fattispecie, nella quale la condotta incriminata era consistita in ripetuti toccamenti dell’organo genitale alla presenza di minori, che l’imputato guardava con insistenza allo scopo di farle assistere al gesto).

Cassazione penale sez. III, 12/04/2016, n.29983

La fattispecie di cui all’art. 609 -quinquies c.p. è caratterizzata da dolo specifico e si ritiene integrata ove gli atti sessuali siano posti in essere in modo tale da determinare il coinvolgimento emotivo della persona offesa.

Cassazione penale sez. III, 25/03/2015, n.16616

In tema di atti sessuali con minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima – connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 4, c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in favore dell’imputato che, collegato via “webcam” con due bambine di 9 ed 11 anni, si era denudato e masturbato, ed aveva indotto le minori a fare altrettanto).

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA