Esercizio abusivo della professione sanitaria: non integra esercizio abusivo della professione di fisioterapia della riabilitazione l’attività di somministrazione di massaggi avulsa da finalità terapeutiche.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12539.2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di esercizio abusivo della professione sanitaria, chiarisce la ratio e la struttura della fattispecie incriminatrice ed esprime il principio di diritto secondo il quale il delitto è configurato dalla condotta di esercizio dell’attività  di massofisioterapia della riabilitazione in assenza della relativa abilitazione e non anche da quella di svolgimento di attività avulse da finalità terapeutiche e curative.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputata era contestato il delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria previsto e punito dall’ art. 348 c.p., per aver effettuato massaggi e somministrato sostanze dalle proprietà terapeutiche analgesiche e antinfiammatorie, in assenza del titolo di abilitazione.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato la prevenuta per il reato addebitatole.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

In particolare, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità della giudicabile ai sensi dell’art. 348 c.p.

I Giudici di legittimità, nell’annullare senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste, chiariscono i confini degli elementi costitutivi  della fattispecie incriminatrice ed inquadrano l’attività svolta nel caso di specie non già tra i trattamenti terapeutici, bensì tra quelli diretti al benessere o a finalità estetiche, che come tali non richiedono specifica abilitazione rilasciata dallo Stato.

Di seguito si segnalano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia della Suprema Corte.

<Occorre premettere che il delitto di esercizio abusivo di una professione previsto dall’art. 348 cod. pen. è volto a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione affinché sia garantito che l’esercizio di determinate attività professionali avvenga da parte di chi sia munito della necessaria competenza tecnica, verificata mediante il rilascio di una speciale attestazione di idoneità da parte dello Stato o l’iscrizione in un albo professionale. Si tratta di un delitto di pericolo presunto in quanto esso è integrato a prescindere dal fatto che il soggetto non qualificato o non iscritto sia o meno munito della perizia necessaria per eseguire una determinata prestazione. Affinché il delitto de quo possa ritenersi integrato è però necessario che il soggetto agente abbia posto in essere una condotta che rientri nell’ambito delle professioni “protette”, id est il cui esercizio sia disciplinato dallo Stato e subordinato al conseguimento di una specifica abilitazione professionale ovvero all’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Orbene, giudica il Collegio che, nella specie, non sussistano i presupposti per affermare che [omissis]esercitasse un’attività effettivamente riconducibile ad una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e, dunque, per ritenere integrato il reato di cui all’art. 348 cod. pen. L’imputata è accusata di avere abusivamente praticato l’attività di massaggiatrice “professionale”. Non può nondimeno non notarsi come sotto la denominazione “massaggio” ricadano plurime tipologie di manipolazione, sia le operazioni che sono rivolte ad una specifica finalità terapeutica (in quanto tese a dare sollievo a patologie vere e proprie, quali distorsioni o lombosciatalgie, ernie o semplici protrusioni, dolori articolari, slittamenti delle vertebre, ecc.) e che presuppongono uno specifico titolo di studio e la relativa abilitazione professionale (cioè la qualifica professionale di massofisioterapista della riabilitazione), sia le operazioni che invece hanno una mera finalità di benessere o distensivi ovvero a fini meramente estetici (quali quelli antietà, anticellulite, antistress, ecc.), in relazione ai quali non è invece necessario il conseguimento di alcun titolo rilasciato da parte dello Stato.

Ne discende che l’esercizio abusivo della professione medica o paramedica può configurarsi soltanto con riguardo alla pratica dei massaggi che abbiano una specifica finalità curativa, cioè di quelli che, stante la diretta incidenza sulla salute delle persone, postulano specifiche e riscontrate competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche. Diversamente, detto delitto non è ravvisabile in caso di manipolazioni che non abbiano una finalità propriamente terapeutica e non postulino pertanto una tecnica particolare, essendo volti a dispensare benessere, inteso in senso lato, anziché a curare una patologia o a lenirne gli effetti>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo di una professione                    

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

 

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

 

Cassazione penale sez. VI, 08/03/2018, n.29667

Integra “il fumus comissi delicti”, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.

Cassazione penale sez. II, 13/11/2018, n.52619

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di avvocato, rispetto alla quale, a fondamento della ravvisata sussistenza del reato, sono state valorizzate, da un lato, la circostanza che l’imputato si era avvalso di una struttura, nella quale esercitava la professione legale – ufficio con insegna esterna, timbri e biglietti da visita con la dicitura “avvocato” -, e, dall’altro, l’ulteriore circostanza dell’avere redatto atti giudiziari, anche con riscontro positivo per il cliente).

Cassazione penale sez. II, 07/03/2017, n.16566

In tema di abusivo esercizio di una professione, l’art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui gli artt. 1 e 3 l. n. 56 del 1989 espressamente riservano le attività di abilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona).

Cassazione penale sez. VI, 15/03/2016, n.13213

Risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 c.p., colui che, senza aver conseguito la laurea in medicina e la relativa abilitazione professionale, eserciti l’attività di massaggiatore a scopo curativo, posto che la professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere trattamenti finalizzati a migliorare il benessere personale su un soggetto sano e integro e non il compimento di attività che presuppongono competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA