Sicurezza sul lavoro e omicidio colposo: nessuna rilevanza assume la qualificazione giuridica del rapporto con il prestatore d’opera deceduto se l’incidente è avvenuto in un ambiente di lavoro

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13856.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio colposo del lavoratore autonomo da parte del committente di lavori in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, enuncia il principio di diritto secondo il quale il rispetto delle norme antinfortunistiche e la predisposizione delle idonee misure prevenzionistiche è questione concernente l’ambiente di lavoro, a prescindere dall’inquadramento civilistico del rapporto tra committente e prestatore d’opera.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, il lavoratore autonomo al quale era commissionata l’installazione di una tubatura per l’aria compressa nell’azienda del committente; impegnato nello svolgimento dell’attività utilizzando una scala ad un’altezza di tre metri da terra, cadeva dalla medesima, riportando un trauma cranico, cui seguiva il decesso.

All’imputato, nella qualità di committente del lavoro, era addebitato il delitto di omicidio colposo per aver omesso la valutazione dei rischi lavorativi e per aver mancato di fornire al lavoratore uno strumento idoneo a prevenire il pericolo di caduta (come un trabattello).

La Corte di appello di Roma riformava la sentenza assolutoria di primo grado e condannava il prevenuto per il reato ascrittogli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile propone ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione.

In particolare il ricorrente deduce la mancata ingerenza dell’imputato nell’esecuzione dell’attività del lavoratore, al quale l’incarico era stato conferito da altro soggetto.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, enunciano il principio di diritto relativo all’obbligo del garante di valutare i rischi e predisporre le necessarie misure di prevenzione nel luogo di lavoro, indipendentemente dall’inquadramento del lavoratore.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

<L’imputato, quale soggetto garante, avrebbe comunque dovuto valutare, in via preventiva, le modalità di esecuzione in sicurezza del lavoro, stabilendo che cosa sarebbe stato necessario per la sua attuazione (un trabattello), ed avvisando in tal senso l’appaltatore.

Correttamente la Corte territoriale ha osservato che la tutela delle condizioni di lavoro e la garanzia delle sue condizioni di sicurezza rappresentano un problema che concerne l’ambiente di lavoro, indipendentemente dal rapporto civilistico del lavoratore con il titolare dell’impresa nei cui locali si svolge l’attività lavorativa.

Del resto, come ha ricordato la sentenza impugnata, l’approntamento di misure di sicurezza, e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche, esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro (così Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756).  […]

Può aggiungersi che questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l’utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell’impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro (Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918).

E, ancora, è stato ribadito che il committente ha l’obbligo di verificare non soltanto l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti, ma deve tenere conto anche della pericolosità dei lavori affidati (così Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in relazione alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 15/05/2019, n.26898

In materia di infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo senza averne previamente verificato l’idoneità tecnico-professionale, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala).

Cassazione penale sez. III, 26/04/2016, n.35185

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del committente in un caso in cui il soggetto da questi incaricato di effettuare alcuni lavori sul tetto di uno stabile, nonostante fosse riconoscibilmente privo tanto della qualificazione tecnico-professionale quanto delle attrezzature che sarebbero state necessaria, era caduto al suolo, nell’espletamento di detto incarico, riportando cosl lesioni di esito mortale).

Cassazione penale sez. III, 25/02/2015, n.12228

In tema di prevenzione degli infortuni sui lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, previsto specificamente dall’articolo 7, comma 2, del Dlgs 626/1994, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini, (…) dell’inadeguatezza delle misure dl sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi”. Ribadendo questo principio di diritto la Cassazione ha confermato la responsabilità penale dell’appaltatore per la morte di un operaio della ditta appaltante caduto al suolo da una impalcatura.

Cassazione penale sez. IV, 09/07/2010, n.42465

È titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità, ed in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, pur a fronte di lavorazioni in quota superiore a metri due. (La Corte ha precisato che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli art. 32 cost., 2087 c.c. e 1 comma 1 l. n. 833 del 1978, impone l’utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell’impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro).

Cassazione penale sez. IV, 27/03/2009, n.18998

In tema di sicurezza sul lavoro, ai lavoratori autonomi che operano all’interno di un’azienda spettano le stesse garanzie dei dipendenti in materia di informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso di un’impresa e del suo direttore delegato quale responsabile alla sicurezza; l’uomo era stato condannato per omicidio colposo dopo la morte di un lavoratore autonomo che era caduto dal tetto dello stabilimento in seguito al cedimento di un lucernaio su cui stava lavorando).

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2008, n.7730

Poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall’omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA