Reati tributari e pene accessorie: la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 15556.2020, depositata il 21 maggio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in materia di omesso versamento di IVA, richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce un limite di durata in misura non fissa, deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri ex art. 133 cod. pen.
Il reato contestato e il giudizio di merito
Nel caso di specie, all’imputata era contestato il delitto di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter D.lgs. 74/2000.
Il Tribunale di Lagonegro condannava la prevenuta per il reato ascrittole, irrogandole la sola pena principale (nella misura di mesi sei di reclusione).
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza interponeva ricorso in cassazione, deducendo la mancata applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 D.lgs. 74/2000.
I Giudici di legittimità, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lagonegro in punto di determinazione delle pene accessorie, dopo aver preliminarmente riportato i distinti orientamenti formatisi sul punto nella giurisprudenza di legittimità – per i quali si rimanda al testo della decisione – enuncia il principio di diritto richiamando quello autorevolmente espresso dalle Sezioni unite.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione della in commento:
Sezioni Unite che, nel superare l’indirizzo espresso dalla precedente sentenza n. 6240 del 2015, hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 – deo, 03/07/2019, Suraci, Rv. 276286).
Nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n.222 del 2018 che ha indotto il giudice delle leggi a negare che in linea di principio la durata unica e fissa delle pene accessorie, previste dall’art. 216, ultimo comma, I. fall., sia compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, le Sezioni Unite, nell’escludere che la collocazione sistematica dell’art. 37 cod. pen. a conclusione delle altre disposizioni sulle pene accessorie autorizzi ad elevarne la disciplina al rango di regola generale, hanno definitivamente scartato l’opzione interpretativa che impone di ancorare la durata delle sanzioni accessorie all’entità della pena principale della reclusione, ritenendo che si tratti di un criterio soltanto residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l’esercizio del potere dosimetrico del giudice>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. un., 28/02/2019, n.28910
La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018).
Cassazione penale sez. III, 23/01/2018, n.8041
La durata delle pene accessorie temporanee previste dall’art. 12 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla condanna per reati tributari, deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.
Cassazione penale sez. V, 07/12/2018, n.1963
In tema di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa debbono essere commisurate alla durata della pena principale in quanto, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma l. fall., risultano determinate solo nel massimo, per cui sono soggette alla regola di cui all’art. 37 c.p.
Cassazione penale sez. III, 14/07/2016, n.4916
In tema di reati tributari, la durata delle pene accessorie temporanee previste dall’art. 12 d.lg. n. 74 del 2000 va fissata nella stessa misura di quella delle pene principali, in applicazione della regola stabilita dall’art. 37 c.p., ogni qual volta essa rientri nella forbice segnata dai minimi e dai massimi stabiliti per ciascun tipo di pena dal medesimo art. 12. (Nella specie, alla stregua di tale principio, in un caso in cui, a fronte di una condanna ad otto mesi di reclusione, la durata delle pene accessorie previste dal comma 1, lett. a), b) e c) dell’art. 12 d.lg. n. 74 del 2000 era stata fissata nell’unica misura di un anno, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso dell’imputato, ha rideterminato nella stessa misura della pena principale la pena accessoria di cui alla lett. a), per la quale la norma stabilisce un minimo di mesi sei ed un massimo di anni uno, lasciando invece invariata la durata di un anno per le altre due pene accessorie, essendo stabilita nella medesima misura, per queste ultime, la loro durata minima).
Cassazione penale sez. un., 27/11/2014, n.6240
Sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 c.p., a quella della pena principale inflitta.
Cassazione penale sez. fer., 01/08/2013, n.35729
In tema di applicazione di misure accessorie nei reati tributari l’art. 12 comma 2, d.lg. n. 74 del 2000 e quindi le sanzioni in esso previste si presenta in rapporto di specialità rispetto all’art. 29 c.p. Ciò in quanto l’art. 12 è il frutto di un organico disegno del legislatore delegato inteso a rimodulare in modo autonomo, secondo una disciplina speciale, la regolamentazione delle pene accessorie conseguenti alla condanna per i reati tributari.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA