Rispondono di lesioni colpose i medici che asportano la ghiandola mammaria senza aver previamente effettuato gli accertamenti diagnostici per verificare la presenza di una patologia tumorale in difformità dalle linee guida.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 13501.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose commesso da professionisti sanitari, si sofferma sul profilo della colpa per imperizia e negligenza addebitabile a medici nel caso di mancato rispetto dei protocolli raccomandati.

 

Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, i medici in servizio presso l’U.O. di Chirurgia Generale operavano la paziente asportandole larga porzione del seno destro e l’intera ghiandola mammaria – cagionandole delle lesioni – senza aver preventivamente effettuato gli accertamenti diagnostici necessari (segnatamente esame ecografico ed eco-colo-doppler), nella convinzione di trattare una formazione neoplastica tumorale.

Il successivo esame istologico indicava che la patologia che affliggeva la paziente era un papilloma intraduttale (anziché una patologia tumorale), trattabile con somministrazione di antinfiammatori, oppure, in alternativa, con intervento chirurgico conservativo.

Ai medici era contestato il delitto di lesioni colpose per aver formulato una diagnosi errata e proceduto all’intervento chirurgico demolitivo senza aver preventivamente eseguito i necessari approfondimenti diagnostici, in difformità dai protocolli e dalle linee guida.

La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala condannava i sanitari per il reato loro ascritto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa degli imputati proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, valida la correttezza e logicità dell’iter logico- giuridico seguito dalla Corte distrettuale in punto di rimprovero colposo mosso ai professionisti sanitari per il mancato rispetto dei protocolli.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia resa dai Giudici di legittimità:

I detti sanitari, infatti, nonostante la paziente si fosse presentata munita del solo referto di mammografia di un ambulatorio radiologico privato che sollecitava il completamento diagnostico con esame ecografico ed integrazione con eco-colo-doppler e consulenza specialistica chirurgica, non completavano il lavoro identificativo richiesto dal radiologo, decidendo di operare “alla cieca” la [omissis], eseguendo un intervento di tipo totalmente demolitivo a carico della ghiandola mammaria destra della paziente che veniva asportata del tutto. Solo in seguito veniva accertato che la donna non fosse portatrice di alcuna patologia tumorale, ma solamente di un papilloma intraduttale, che si sarebbe potuto risolvere con terapia chirurgica mini-invasiva e ridotta.

E’ stato, quindi, adeguatamente accertato che gli imputati non hanno rispettato i protocolli raccomandati da tutti gli organismi pubblici e privati deputati, a livello internazionale, a dettare le linee di condotta professionale di oncologi e chirurghi che debbano approcciarsi ad una sospetta lesione cancerosa mammaria, così causando, per imperizia e negligenza, lesioni irreversibili e invalidanti alla paziente, a seguito della ingiustificata asportazione totale del suo seno destro. Si tratta di motivazione che rimane esente da vizi di carattere logico giuridico, in cui sono esplicitamente disattese le doglianze svolte dai ricorrenti, i quali deducono anche un insussistente travisamento della prova, nonostante si tratti di fatti accertati nell’ambito di una c.d, doppia conforme di condanna, le cui motivazioni si integrano a vicenda, formando un unico corpo motivazionale, rispetto al quale non è dato ravvisare alcuna manifesta illogicità che lo renda sindacabile in questa sede>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA