Bancarotta fraudolenta patrimoniale: configura distrazione la stipulazione di un contratto estimatorio avente ad oggetto le giacenze di magazzino, in caso di mancata indicazione del valore dei beni e del prezzo da corrispondere.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 13823.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, si sofferma sulla condotta distrattiva consistente nella stipulazione di un contratto estimatorio quando la scrittura privata è carente degli elementi certi dai quali ricavare la quantità e il valore dei beni ceduti.

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di amministratore unico della società, erano contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni giacenti in magazzino mediante stipulazione di un contratto estimatorio e di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della contabilità.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto per i reati a lui ascritti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione della violazione della norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riferimento alla condotta di stipulazione del contratto estimatorio avente ad oggetto i beni giacenti in magazzino, facente leva sull’assenza in capo all’agente dell’elemento psicologico del reato fallimentare consistente nella volontà di sottrarre i beni alla massa dei creditori.

La Suprema Corte, nel rigettare il annullando la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, riconosce la correttezza della qualificazione della condotta operata dai Giudici di merito, sulla base degli indici fattuali ricorrenti nel caso di specie, inerenti all’impossibilità di rinvenire elementi certi dai quali ricavare la quantità e il valore dei beni ceduti, nonché il prezzo corrisposto dall’acquirente, con conseguente perdita dell’attivo patrimoniale e pregiudizio per il ceto creditorio.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

la condotta di bancarotta distrattiva è consistita, per come contestato dall’Accusa e ritenuto dai Giudici del merito, nella stipula di un contratto estimatorio avente ad oggetto i beni giacenti in magazzino, senza che fosse predeterminato il valore preciso delle merci stesse e senza che fosse redatto l’inventario dei beni consegnati effettivamente alla controparte; né si era potuto determinare il corrispettivo ricevuto dalla fallita per l’esecuzione del contratto, né era stata trovata documentazione comprovante che le somme derivanti dalle vendite fossero state usate per scopi inerenti la vita sociale, come il pagamento dei creditori. Infine, non può non annotarsi che nelle pronunzie di merito si è dato conto delle dichiarazioni del fallito al curatore – incontestate dalla difesa – secondo le quali il contratto stesso era stato stipulato allo scopo di evitare che la merce potesse essere aggredita dai creditori.

I suindicati elementi fattuali sono stati plausibilmente e correttamente ricondotti alla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché, il contratto estimatorio siccome intervenuto in una situazione di conclamata crisi finanziaria, senza l’indicazione di elementi certi per determinare la quantità ed il valore dei beni ceduti e, soprattutto, il prezzo che la società ricevente i beni avrebbe dovuto corrispondere, aveva comportato una perdita dell’attivo patrimoniale con conseguente pregiudizio per la massa dei creditori, depauperati di una parte delle loro garanzie a seguito dell’operazione, priva di giustificazione in termini di ragionevolezza imprenditoriale, per come in concreto strutturata.

Sul punto è utile richiamare la giurisprudenza civile di questa Corte, secondo la quale nel contratto estimatorio è irrilevante l’assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'”accipiens” può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l’art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile (Sez. 3, Sentenza n. 25606 del 21/12/2015 Rv. 638193).

La mancata determinabilità del prezzo che la società accipiente si impegnava a versare alla fallita costituisce, quindi, una specifica anomalia contrattuale che nella fattispecie concreta correttamente è stata giudicata significativa, in uno agli altri elementi già indicati, della volontà di spoliazione della società e di sottrazione ai creditori della naturale garanzia patrimoniale delle loro ragioni>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 216 Legge fall. – Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 30/05/2019, n.38434

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possono costituire oggetto di distrazione non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti reali e personali di godimento, con la conseguenza che rientra nella fattispecie incriminatrice la condotta con la quale l'”accipiens” distragga i beni consegnatigli a seguito della conclusione di un contratto estimatorio.

Cassazione penale sez. V, 22/02/2018, n.18517

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cd. “zona di rischio penale”, ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo, può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto.

Cassazione penale sez. V, 26/10/2017, n.8997

Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’elemento soggettivo va colto nella consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. Di qui la definizione di dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, con il proprio comportamento dissipativo o distrattivo, un pericolo di danno per i creditori, non essendo sufficiente la sola consapevolezza e volontà del fatto distrattivo. Resta comunque escluso che ai fini dell’elemento psicologico del reato la volontà dell’agente debba investire lo stato di insolvenza e il dissesto economico dell’impresa ed è sufficiente la consapevolezza che la condotta distrattiva mette a rischio la garanzia patrimoniale apprestata a favore dei creditori.

Cassazione penale sez. V, 10/07/2017, n.48203

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’elemento soggettivo, tanto per l'”intraneus” quanto per l’eventuale concorrente “extraneus”, pur non richiedendo come necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa né la finalità di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la coscienza e volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, postula tuttavia la consapevolezza dell’almeno potenziale idoneità della condotta a cagionare danno ai creditori.

Cassazione penale sez. V, 23/06/2017, n.38396

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

Cassazione penale sez. V, 23/06/2017, n.38396

La fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, sicché, per il suo perfezionamento, è esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento, laddove i fatti di bancarotta possono assumere rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando l’impresa ancora non versava in condizioni di insolvenza. In quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario che il fatto di bancarotta abbia determinato un effettivo depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per la integrità del patrimonio dell’impresa, da valutare nella prospettiva dell’esito concorsuale e dell’idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori.

Cassazione civile sez. III, 21/12/2015, n.25606

Nel contratto estimatorio è irrilevante l’assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'”accipiens” può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l’art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.

Cassazione penale sez. V, 20/03/2003, n.24231

Ai fini del reato di cui all’art. 217 comma 1 n. 2 l. fall., operazioni di grave imprudenza sono quelle caratterizzate da alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico, le quali, avuto riguardo alla complessiva situazione dell’impresa, oramai votata al dissesto, hanno il solo scopo di ritardare il fallimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha condiviso l’interpretazione del giudice di merito che aveva considerato gravemente imprudenti alcune operazioni negoziali poste in essere da una società in stato di dissesto, e precisamente la locazione dell’intera azienda in favore di altra società, che non offriva peraltro serie garanzie di solvibilità, e per un canone locativo di gran lunga inferiore rispetto al valore dei beni locati; un contratto estimatorio mediante il quale la merce di magazzino era immediatamente consegnata all’altra società, con facoltà per quest’ultima di acquistarla per sè, venderla a terzi o restituirla alla controparte; una cessione di contratti relativi a beni oggetto di locazione finanziaria detenuti dalla stessa società cedente).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA