Risponde dei delitti di truffa aggravata a danno della ASL e di falso ideologico il sanitario che sostituisce nell’attività ambulatoriale il medico convenzionato per il servizio di base

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 16002.2020, depositata il 27 maggio 2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di truffa ai danni della ASL e di falso ideologico commesso da un medico, si esprime in merito alle due fattispecie penali, chiarendo la portata degli elementi costitutivi dei delitti contro il patrimonio e la pubblica fede ed il relativo perimetro punitivo.

I reati contestati e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato, medico anestesista e rianimatore, erano contestati i delitti di truffa aggravata e di falso ideologico, per avere d’accordo con il fratello medico convenzionato per il servizio di base, richiesto a quest’ultimo di sostituirlo nelle ore di servizio ambulatoriale, formato ricette false (utilizzando il timbro recante il nome del medico congiunto) e fatto risultare che l’attività ambulatoriale fosse svolta dal sanitario sostituito.

La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi condannava il giudicabile per i reati ascrittigli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dell’imputato interponeva ricorso in cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento rivestono maggiore interesse le deduzioni inerenti alla violazione di legge con riferimento al reato di truffa (ritenuto non configurabile, in ragione del difetto del requisito dell’offensività e dell’elemento materiale della condotta costituito dagli artifici o raggiri), nonché con riguardo al delitto di falso ideologico (in virtù della ritenuta innocuità del fatto e della mancanza dell’elemento psicologico del reato).

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, valida le argomentazioni dei Giudici di merito in ordine al riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto per i reati addebitati dando continuità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito alla configurabilità dei delitti di truffa e di falso ideologico.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

(i) Reato di truffa

<Secondo il risalente ma ancora attuale orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, il danno (elemento costitutivo del delitto di truffa) deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve concretarsi in un detrimento del patrimonio (inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche dal contenuto patrimoniale) del soggetto passivo (Cass. Sez. 2,  Sentenza n. 5465 del 23/02/1972, Rv. 121774; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 970 del 01/10/1980, Rv. 151921; Sez. 5, Sentenza n. 16304 del 20/09/1989, Rv. 182648, Sez. 2, Sentenza n. 34722 del 14/05/2014, Rv. 260029; Sez. 2, Sentenza n. 29628 del 28/05/2019, Rv. 276670). E dunque, nella fattispecie considerata, i giudici del merito hanno ampiamente evidenziato la ricorrenza di un danno siffatto, derivante dal mancato svolgimento delle prestazioni di cd. “medicina in rete” (per le quali, invece, il medico convenzionato è stato regolarmente retribuito); inoltre, si è comunque valorizzata anche la violazione della disciplina di Convenzione, a cui consegue un danno da inesatto adempimento contrattuale (anch’esso suscettibile di valutazione economica), per essere stata privata la ASL dei previsti poteri di controllo sulla regolarità del servizio offerto dl medico di base e delle “sostituzioni” eventualmente richieste dal medico convenzionato.

Del pari, manifestamente infondato è l’argomento con il quale si contesta la presenza dell’induzione in errore con artifici e raggiri, risultando del tutto irrilevante il fatto che i pazienti visitati fossero consapevoli della reale identità del medico curante; infatti, il soggetto destinatario dell’induzione in errore, aspetto necessario per l’integrazione del reato, è chiaramente la ASL e la motivazione offerta dai giudici di merito si diffonde adeguatamente nell’illustrazione del profilo in questione (evidenziando come l’ente pubblico sia stato lungamente ingannato in relazione alla reale identità del soggetto che effettuava le prestazioni in convenzione, prescriveva farmaci e disponeva accertamenti specialistici).

(ii) Reato di falso ideologico

Manifestamente infondato è il motivo relativo alla integrazione del reato di falso; nel ricorso si reitera l’argomento relativo alla ricorrenza del falso innocuo, già adeguatamente escluso dai giudici del gravame con i richiami alla idoneità ingannatoria, rispetto alla fede pubblica, di ricette mediche sottoscritte da parte di sanitario diverso da quello indicato nel timbro ASL.

Analogamente è a dirsi quanto all’argomento relativo alla ricorrenza del dolo, che nella fattispecie è generico. Del resto, questa Corte ha già condivisibilmente affermato (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552), in vicenda assai simile a quella in esame, la ricorrenza del reato di falso ideologico allorché un medico non convenzionato ASL sostituisca altro medico convenzionato, firmando ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l’uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest’ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile la innocuità del falso, considerata la funzione attestativa degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario>.

 

Le norme incriminatrici contestate ai sanitari:

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

 

Art. 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 [4874931127 c. nav.].

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 18/01/2018, n.19707

Non è ravvisabile il reato di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale nel caso in cui due fratelli, entrambi medici, si aiutino nell’espletamento della loro attività, sostituendosi l’un l’altro per consentire di svolgere meglio l’attività da libero professionista. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dei due medici convenzionati Asl che si scambiavano i pazienti. Per la Corte, infatti, il danno va valutato con riferimento alle prestazioni effettivamente erogate o non erogate; tuttavia, non è detto che tale condotta sia del tutto lecita occorre valutare quanti il fratello abbia dirottato all’altro e se in questo modo siano stati superati i limiti numerici previsti dalla legge.

 

Cassazione penale sez. II, 12/05/2015, n.20184

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che rilasci tre ricette mediche false con la prescrizione di farmaci in esenzione totale dal pagamento del ticket risponde dei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di truffa ai danni dello Stato (art. 640 cpv c.p.), non venendo meno l’offensività della condotta in ragione del valore venale dei farmaci medesimi.

Cassazione penale sez. II, 14/05/2014, n.34722

In materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l’aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale. (Fattispecie nella quale gli artifizi e raggiri erano finalizzati a determinare una situazione di inadempimento addebitabile alla persona offesa, così da consentire all’agente di opporre a questa un’eccezione di decadenza per paralizzare l’esercizio di un diritto di opzione attribuito da un contratto).

Cassazione penale sez. V, 09/10/2013, n.48803

Si configura il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici nella condotta del medico sostituto di altro medico convenzionato Asl che, apponendo una sigla illeggibile su ricette mediche recanti il timbro del secondo, attesti una situazione documentale che rappresenti visite e prescrizioni mediche come effettuate dal medico sostituito ed in realtà effettuate dal sostituto.

Cassazione penale sez. II, 12/07/2001, n.38333

Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il S.s.n., se non risulta che la Usl abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA