Errata manovra di Kristeller, omicidio colposo e responsabilità del ginecologo: la Cassazione annulla la sentenza assolutoria di appello che applica erroneamente i principi delle Sezioni Unite Franzese.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 15816.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio colposo commesso da professionisti sanitari, si sofferma sul tema dell’accertamento del rapporto di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo con particolare riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio che nei reati omissivi impropri  assurge a criterio di verifica del grado di probabilità logica della spiegazione causale e non a criterio ermeneutico del dato probatorio assunto in dibattimento.

 

Il caso clinico, i reati contestati e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di medico ginecologo in servizio presso l’ospedale, erano contestati i delitti di falso per soppressione della cartella clinica relativa al parto della paziente e di omicidio colposo della neonata, per aver eseguito in maniera errata le manovre di Kristeller, con conseguente grave sofferenza ipossica del feto, cui seguiva il decesso del nascituro.

La Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Torre Annunziata, assolveva il prevenuto dal reato di falso per soppressione per non aver commesso il fatto e dal delitto di omicidio colposo con formula piena e rideterminava la pena per il residuo reato di concorso in falso ideologico consistito nella formazione di una cartella clinica falsa, in sostituzione di quella soppressa.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Avverso la decisione di secondo grado interpongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte territoriale e i difensori dei giudicabili.

In particolare, per quanto di maggiore interesse ai fini del presente commento, il Procuratore generale deduceva, con un unico motivo, la mancanza e l’illogicità della motivazione resa dai giudici di merito in ordine alla valutazione delle prove in relazione al delitto di omicidio colposo.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del Procuratore generale annulla con rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di omicidio colposo, richiamando i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota sentenza Franzese, pietra angolare del criterio ermeneutico di accertamento del nesso di causalità nell’ambito dei reati omissivi impropri.

Nel caso di specie la Cassazione censura quindi l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata  per aver utilizzato il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, come canone probatorio, piuttosto che come criterio di verifica della probabilità logica dell’argomentazione, avendo la Corte territoriale fondato l’esito assolutorio sull’impossibilità di ricostruire in termini certi le cause dell’ipossia della neonata in ragione della soppressione e falsificazione della relativa cartella clinica.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

[…]

Ed invero, seguendo l’impostazione della sentenza Franzese, al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causalità, occorre un duplice controllo: – la verifica sul nesso causale tra la condotta e l’evento sulla base di una legge statistica o universale di copertura sufficientemente valida e astrattamente applicabile al caso concreto; – la verifica, attraverso un giudizio di alta probabilità logica, dell’attendibilità, in concreto, della spiegazione causale così ipotizzata.

In tale contesto, il principio dell’oltre il ragionevole dubbio segna il limite del ragionamento probatorio, non il requisito di validità della legge scientifica di copertura. Rappresenta nient’altro che, a contrario, la verifica del grado di probabilità logica attribuibile al ragionamento sulla base delle prove raccolte, nonché del collegamento tra il fatto concreto e l’ipotizzata spiegazione causale. Ed invero, intanto tale ragionamento può ritenersi dotato di elevato grado di probabilità logica ed idoneo pertanto a supportare il convincimento della sussistenza del nesso causale con «elevato grado di credibilità razionale», in quanto non permanga un «dubbio ragionevole» (ossia, non meramente congetturale) che l’evento possa essere stato determinato da una causa diversa. Non è possibile, dunque, invocare il principio dell’oltre il ragionevole dubbio per determinare la validità della legge di copertura, poiché in tal modo si confonde il piano processuale con quello sostanziale e si attribuisce valenza probatoria fattuale ad una regola di giudizio che rappresenta, appunto, un canone logico di ragionamento e non un’evidenza concreta (in tal senso si esprime la richiamata sentenza n. 9695 del 2014).

Ebbene, nel caso di specie, l’errore motivazionale che determina l’illogicità dell’argomentare del provvedimento impugnato sta anzitutto in un malgoverno del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, utilizzato dai giudici d’appello come canone probatorio concreto piuttosto che quale algoritmo di verifica logico-giuridica della tenuta delle conclusioni sul nesso causa-evento nel reato di omicidio colposo esaminato.

I giudici d’appello hanno omesso di confrontarsi con la seconda regola di giudizio del nesso di causalità colposa, e cioè l’alta probabilità ovvero l’elevato grado di credibilità razionale dell’ipotesi di derivazione causale condotta – evento (nel caso di reato commissivo colposo), riferita alla verifica circa l’assenza di cause determinanti l’evento diverse da quella ipotizzata. Ed invece, quanto meno dove essere confutato il dato, emerso dalla stessa lettura della motivazione impugnata, secondo cui, oltre quella dell’imputato e quella, successiva e pacificamente data per ininfluente, del primario, nessun altra condotta risulta in atti abbia potuto causare o concorrere a causare l’evento, visto l’andamento sino ad allora fisiologico della gravidanza. Del tutto illogica appare in proposito la soluzione che viene prospettata come decisiva al fine di ritenere il mancato superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e, quindi, di optare per l’assoluzione, ragionando in termini di mancata verifica dell’esistenza di una causalità alternativa nel prisma di un giudizio di alta probabilità logica: la Corte d’Appello ha, infatti, collegato tale conclusione liberatoria alla mancata possibilità di ricostruire con certezza le cause dell’ipossia della neonata per la soppressione e la successiva falsificazione della cartella clinica che avrebbe dovuto attestare quanto accaduto nell’intervallo di tempo dalle otto del mattino alla nascita>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA