Risponde di omicidio e lesioni colpose il direttore di cantiere che abbia omesso di adeguare le misure prevenzionistiche contenute nel P.O.S. alle attività di cantiere sopravvenute

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13865.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio e lesioni colpose ascritte al direttore di cantiere per violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sul tema del giudizio controfattuale volto ad accertare l’esistenza del nesso causale tra la condotta colposa del garante della sicurezza e l’evento antigiuridico.

 

L’infortunio sul lavoro, i reati contestati e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie i lavoratori erano impegnati nel cantiere edile nel posizionare una gabbia di ferro per rinforzare le fondamenta di un edificio. L’impiego di un martello pneumatico contribuiva ad aggravare la preesistente situazione di instabilità dell’edificio, provocando il cedimento del muro perimetrale, sotto il quale rimanevano sepolti i lavoratori.

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa dal locale Tribunale, assolveva un imputato dal reato ascrittogli e condannava l’altro, nella qualità di direttore tecnico del cantiere, per il reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose, per aver omesso di adeguare le misure prevenzionistiche contenute nel Piano operativo per la sicurezza alle attività di cantiere sopravvenute.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso in cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

In particolare, ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione relativa al vizio di motivazione e all’inosservanza di legge in ordine all’accertamento del nesso causale tra la condotta contestata al giudicabile e l’evento lesivo.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, valida la correttezza del ragionamento controfattuale operato dai Giudici del merito richiamando i consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento dell’esistenza del nesso di causalità nei reati omissivi ai quali ha ritenuto di dare continuità facendone applicazione al caso di specie.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della in commento:

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Ad avviso della difesa, infatti, da un lato le condotte omissive riferibili ad altri soggetti sono tali da interrompere il collegamento tra il [omissis]e l’evento, dall’altro la violazione imputata al ricorrente, non essendo connotata da una contestazione puntale e precisa, si sostanzia in una astratta violazione di un obbligo di vigilanza tout-court tale da poter ritenere la responsabilità addebitata una sorta di responsabilità oggettiva.

Prima di esaminare il profilo causale è bene sgomberare il campo da quest’ultimo rilievo: come infatti si è precisato la contestazione mossa all’imputato non può dirsi affatto generica in quanto non è contestata, così come sostiene la difesa, “la violazione di un generico obbligo di vigilare tout-court” ma il mancato adeguamento del POS, e quindi delle norme prevenzionistiche, alle attività di cantiere sopravvenute, così sostanziandosi, tra l’altro, non la violazione di una generica regola di condotta, bensì di quella specifica prescrizione di cui agli artt. 150 e 151 d.l. 81 del 2008, volta proprio ad evitare il rischio di infortuni nei casi in cui vi sia successione di lavori.

Sotto il profilo eziologico deve ricordarsi che causa penalmente rilevante è la condotta, omissiva o commissiva, che si pone quale conditio sine qua non nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato. Pertanto, per verificare la sussistenza del rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento, è necessario far ricorso al c.d. giudizio controfattuale condotto alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103; Sez. 4, n. 28571 del 01/06/2016, De Angelis, Rv. 266945).

A tale giudizio non si è sottratto il giudice distrettuale che, sulla scorta delle plurime e concordi perizie in atti, ha confermato che il cedimento del muro perimetrale ed il conseguente crollo dell’edificio sono stati causati da una serie di fattori, tra cui le diverse demolizioni, l’apertura di varchi, lo scasso delle fondazioni dovuto all’apertura di fori per il passaggio delle puntelle e della paratia “berlinese”, che, avendo snellito i muri e la capacità portate delle fondazioni, avevano portato la struttura “ad un grado di labilità tale da poter crollare al minimo movimento o imponderabile accidente”.

Sulla scorta di tali dati, quindi, i giudici del merito hanno potuto accertare che, a fronte di una situazione di generale di patente instabilità e precarietà strutturale, i responsabili dei lavori nel cantiere avrebbero dovuto mettere in sicurezza i muri dell’edifico Manica Corta attraverso opere di stabilizzazione, opere che, appunto, mai sono state effettuate. A tale obbligo, quindi, il [omissis] non ha fatto fronte pretermettendo del tutto l’indicazione delle modalità di svolgimento dell’attività di palificazione, necessaria al rafforzamento dei muri già indeboliti, né prevedendo alcun piano di demolizione nonostante la prescrizione nel PSC. Tali attività, funzionali alla messa in sicurezza del cantiere, si pongono in diretto collegamento con l’exitus nefasto essendo stato accertato che il crollo fu dovuto proprio alla situazione di precarietà strutturale dell’edificio Manica corta.

Né tanto meno può ritenersi, così come prospettato in ricorso, che le condotte omissive altrui possano aver interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato ed il crollo. Sul punto, infatti, è ius receptum il principio per il quale quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’articolo 41, comma primo, cod.pen. (Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli, Rv. 232416; Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368).

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. un., 24/04/2014, n.38343

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva consistita nella mancata realizzazione di un impianto antincendio automatico e l’aggravante di cui all’art. 437, comma 2, c.p., alla stregua del giudizio controfattuale per cui, valutate le circostanze concrete in ordine ai necessari tempi di realizzazione, l’impianto non sarebbe stato comunque ultimato in epoca antecedente alla verificazione del disastro).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/07/2012, n.37992

In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma primo, cod. pen. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di omicidio colposo, provocato dal malfunzionamento di una caldaia installata dallo stesso imputato senza l’osservanza delle norme all’uopo previste, ritenendo che la condotta imprudente delle vittime che avevano omesso di provvedere nel corso degli anni alla manutenzione dell’impianto non costituisse fatto eccezionale ed atipico idoneo ad interrompere il nesso di causalità).

 

Cassazione penale sez. IV, 28/04/2005, n.43078

Quando l’obbligo di impedire l’evento su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 comma 1 c.p. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell’agente), a opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua a essere efficace (affermazione resa nell’ambito dl un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose provocati dal mal funzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell’impianto e di coloro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo derivante dalie condizioni dell’impianto).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA