Accertamento del nesso causale tra malattia neurologica e vaccinazioni: non sussiste responsabilità del Ministero della Salute se la somministrazione del vaccino al paziente costituisce mera occasione anziché la causa o la concausa dell’evento morboso

Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 12455.2020, pubblicata il 24 giugno 2020, resa dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, pronunciandosi in merito ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno connessa alla dedotta contrazione di una malattia neurologica in conseguenza di una vaccinazione, si sofferma sulla tematica del giudizio controfattuale volto ad accertare l’esistenza del nesso causale tra la condotta di somministrazione del vaccino e l’insorgenza o l’accelerazione della patologia riportata dal paziente, soffermandosi sulla distinzione tra causa o concausa dell’evento morboso e mera occasione del medesimo.

Il caso clinico e le decisioni di merito

Nel caso di specie, l’attore proponeva domanda di riconoscimento dell’indennità ex legge 210/1992, per aver contratto la malattia neurologica denominata sindrome di Dravet in conseguenza delle vaccinazioni cui era stato sottoposto nella prima infanzia.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva respinto la domanda dell’attore, non avendo ravvisato la prova sul nesso causale tra evento morboso e condotta di somministrazione del vaccino, recependo la tesi dei consulenti tecnici d’ufficio e della letteratura scientifica.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro la decisione assunta dalla Corte territoriale.

Il Ministero della Salute resisteva con controricorso.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, valida la correttezza delle argomentazioni riportate nella parte motiva della sentenza impugnata, segnatamente in termini giudizio controfattuale, svolto nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

<Nel processo preliminare al verificarsi di un evento morboso, occorre distinguere tra causa o concausa dello stesso e mera occasione. La causa costituisce l’antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto e la concausa l’antecedente necessario, ma non sufficiente. Entrambe intervengono quindi nel processo eziologico come fattori necessari, senza i quali non si verificherebbe la malattia. Diversa è l’occasione, intesa come circostanza che determina e/o consente il manifestarsi della malattia già presente nell’organismo. L’occasione, caratterizzata dai requisiti dell’esiguità rispetto all’evento, dalla sostituibilità con altro fattore comune e dall’inefficacia lesiva su un individuo normale, costituisce una circostanza che crea le condizioni per il manifestarsi della malattia, che comunque si manifesterebbe in presenza di altre analoghe occasioni, o anche in assenza di esse.

Nel caso, all’esito dell’attento esame delle risultanze di causa compiuto avvalendosi degli specialisti nominati in primo e secondo grado, la Corte territoriale non ha ravvisato una ragionevole probabilità scientifica del nesso causale tra vaccinazioni e malattia. Ha aggiunto che l’iperpiressia o ipertermia che aveva determinato alcuni degli episodi di manifestazione della malattia ed era stata conseguenza delle vaccinazioni non era entrata nella sequenza causale, essendo la malattia già presente nell’organismo e costituendo un fenomeno frequente e non necessariamente legato alle vaccinazioni, sicché neppure la malattia ne era stata accelerata.

In tal modo, la Corte si è anche avvalsa del ragionamento controfattuale  (vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se quella specifica occasione non si fosse verificata) ed è giunta alla conclusione che si sarebbe giunti al medesimo risultato, considerato peraltro che successivamente alle vaccinazioni altri fattori del tutto diversi avevano determinato lo scatenarsi di episodi critici.

Nell’accertamento del nesso causale, inoltre, la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte, secondo i quali la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 29/12/2016 n. 27449)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7760

In tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva ed il fatto dannoso consiste nell’accertamento della probabilità, positiva o negativa, che la condotta omessa, se si fosse tenuta, avrebbe evitato il rischio specifico di danno; accertamento da compiersi secondo un giudizio controfattuale. Il giudizio, che opera sostituendo l’omissione con il comportamento dovuto, deve compiersi secondo il criterio del ‘più probabile che non’, conformandosi ad un standard ‘…di ‘certezza probabilistica’ (che) in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa -statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). In materia di illecito aquiliano, in presenza di più concause, l’accertamento del nesso materiale e di quella c.d. ‘prossima di rilievo’ è oggetto dell’apprezzamento di fatto operata dal giudice di merito, che in grado di legittimità è sindacabile sotto il profilo della violazione del norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e 1227 c.c.

 

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018, n.19699

Deve essere rigettata la richiesta del genitore di un indennizzo per la patologia di tipo autistico sviluppata dal figlio dopo la vaccinazione allorché sia stata esclusa la sussistenza della “plausibilità biologica” nell’ipotesi di un nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia.

 

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2017, n.26875

Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico -fisiche la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (respinta la domanda proposta dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per presunte menomazioni subite successivamente alle vaccinazioni a cui il medesimo si era sottoposto in giovane età).

 

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2017, n.25119

In materia di accertamento del rapporto di causalità tra vaccinazione e malattia, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla base della sola bassa incidenza statistica della produzione dell’evento, ma deve fondarsi anche sulla probabilità logica che nel caso concreto tale regola statistica si applichi. A ricordare il meccanismo di accertamento della causalità è la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso di un uomo che aveva contratto la poliomelite dopo essersi sottoposto a un vaccino nel lontano 1956 quando aveva sette anni. Dopo un giudizio di rinvio i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno perché il nesso causale configurava “una mera probabilità, quantificabile nella misura del 12%”. Per la Corte, tuttavia, “la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classe di eventi (cosiddetta “probabilità quantitativa”), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cosiddetta “probabilità logica”)”.

 

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2017, n.18358

Il nesso di causalità tra la malattia e la vaccinazione deve essere provato con elementi scientificamente validi, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Questo è il monito della Cassazione che stoppa ogni forma di illazione psedudoscientifica, confermando la sentenza d’appello che aveva negato l’indennizzo a un bambino autistico, il cui tutore aveva avanzato l’ipotesi che l’encefalopatia immunomediata a insorgenza post vaccinica con sindrome autistica, di cui era affetto il minore, era causata stata determinata dalla terapia vaccinale che lo stesso aveva subito.

 

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, n.12821

Una volta escluso il nesso causale tra vaccinazione e insorgere della malattia, è coerente la decisione di non dare ingresso a risarcimenti, né ai sensi della legge n. 210 del 1992, né ai sensi dell’art. 2043 c.c., senza necessità di motivazione esplicita al riguardo (nella specie, è stata respinta la richiesta di indennizzo nei confronti del Ministero della Salute avanzata da un cittadino il quale sosteneva che la menomazione fisica che lo aveva colpito, cioè l’autismo, fosse addebitabile alla vaccinazione contro morbillo, rosalia e parotite somministratagli quando era bambino).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA