Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: il recupero dei beni distratti a seguito di azione revocatoria non incide sulla configurazione del reato fallimentare

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13820.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, pronunciandosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, enuncia il pacifico principio di diritto secondo il quale il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non rileva ai fini della configurazione del reato fallimentare, trattandosi di un posterius rispetto alla dichiarazione di fallimento – momento in cui il delitto viene a giuridica esistenza.

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato, tratto a giudizio nella qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della società fallita, venivano contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale e violazione dei sigilli apposti dal curatore fallimentare.

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il G.U.P. del Tribunale di Forlì, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato il prevenuto per i reati ascrittigli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.

In particolare, con riferimento al delitto di bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduceva l’insussistenza della condotta distrattiva.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ripropone il consolidato principio di diritto in elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al ruolo assunto dal recupero dei beni distratti nella struttura del reato fallimentare.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

<quindi, <strong=””>nel rilevare che il recupero dei beni fu tutt’altro che agevole, e comunque non determinato dalla collaborazione dell’imputato, ma solo dal caso e dalla determinazione del curatore, esso è stato comunque ritenuto irrilevante ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto avvenuto successivamente alla consumazione dell’illecito. </quindi,>

Al riguardo, è pacifico il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius” – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658; Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205920, secondo cui non ha incidenza, quindi, né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione; la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l’acquisizione del bene; il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è un “posterius” che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia)>.

La norma incriminatrice:

Art. 216 L.F. – Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 04/02/2020, n.8445

In tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, non è configurabile l’attenuante della riparazione del danno, di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, c.p., qualora la restituzione di beni oggetto della condotta distrattiva sia avvenuto a seguito del prospettato esercizio dell’azione revocatoria da parte del curatore fallimentare e non per iniziativa dell’imputato.

 

Cassazione penale sez. V, 03/03/2015, n.18208

In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale, perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore, viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius”, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danni per i creditori. Difatti, la cessione del ramo d’azienda attuata a condizioni svantaggiose per la cedente è senz’altro idonea a creare pregiudizio ai creditori della società, quale che sia l’origine del credito facente capo a questi ultimi.

 

 

Cassazione penale sez. V, 23/09/2010, n.39635

In tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius” – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA