La Suprema Corte fa il punto sull’istituto della delega di funzioni, sui relativi requisiti di validità e sugli obblighi di vigilanza, delineati dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro ed operanti anche nel settore del diritto penale dell’ambiente

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 17174.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, chiarisce la portata dell’istituto della delega di funzioni – disciplinata dall’art. 16 D.lgs. 81/08 e operante anche nel settore del diritto penale dell’ambiente – soffermandosi in particolare sui requisiti formali e sostanziali di validità della delega e sul perdurante obbligo in capo al delegante di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del delegato dei compiti attribuitigli.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, agli imputati, nella qualità di soci e amministratori e direttore tecnico della società dedita al trattamento e allo smaltimento di rifiuti, era contestato il reato ex art. 29 quattordecies D.lgs. 152/06, per non aver impedito l’omessa osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il Tribunale di Cuneo all’esito del rito abbreviato assolveva gli imputati per non aver commesso il fatto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino e il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo proponevano ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, articolando due motivi di gravame, relativi alla violazione di legge con riferimento all’art.16 D.lgs. 81/08 e al vizio di motivazione in ordine all’istituto della delega di funzioni.

La Suprema Corte, nel rigettare i ricorsi promossi dalla Pubblica accusa, riconosce valida l’iter logico – giuridico della pronuncia resa dal Giudice del merito e chiarisce i punti qualificanti dell’istituto della delega di funzioni, con specifico riguardo ai requisiti di validità dell’atto di trasferimento della posizione di garanzia e del persistente obbligo di vigilanza gravante in capo al delegante.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

<Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, pur essendo l’istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. Igs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali (Sez. 3, n. 31421 del 27/03/2018, Rv. 273758), in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari (Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Rv. 257860) e in materia ambientale (Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197), essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l’esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l’esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati.

Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che la valutazione del Tribunale sulla validità della delega rilasciata in favore di [omissis]presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, essendo stato evidenziato nella sentenza impugnata, in modo pertinente, che, con la delibera del 9 ottobre 2010, sono state attribuite a [omissis], persona dotata di adeguate capacità tecniche nel settore ambientale, autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale, con poteri di rappresentanza dinanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze.

I requisiti di cui all’art. 16 del d. Igs. n. 81 del 2008 sono stati dunque ritenuti ragionevolmente sussistenti, essendo stata assicurata peraltro idonea pubblicità alla delega, decisa in seno a una valida assemblea del consiglio di amministrazione e risultante anche dalle visure societarie della Camera di commercio.

Ciò posto, rimane da affrontare un ultimo punto, ovvero quello relativo all’assolvimento degli oneri di vigilanza da parte dei soggetti deleganti. A tal proposito deve osservarsi che, se è senz’altro corretta l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, come del resto previsto espressamente dal comma 3 del citato art. 16, tuttavia, nel caso di specie, non è stata comprovata la “culpa in vigilando” degli imputati.

Ed invero la sentenza impugnata non ha trascurato di affrontare questo profilo, evidenziando al riguardo, con un apprezzamento fattuale non sindacabile in questa sede, che le violazioni oggetto di contestazione pur attenendo a materie inerenti l’oggetto dell’attività di impresa, hanno però riguardato aspetti del tutto marginali e specifici, quali modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, non riconducibili a una preventiva “politica aziendale”.

Tale valutazione appare invero coerente con il tenore dell’imputazione, dove sono descritte talune irregolarità nelle modalità di stoccaggio di rifiuti, che ben possono ricondursi a iniziative estemporanee e comunque temporalmente circoscritte. Ne consegue che, in mancanza di prove sia rispetto all’esistenza di una comune strategia aziendale nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all’eventuale natura macroscopica delle violazioni accertate, non può ritenersi né che gli imputati abbiano concorso con dolo nelle violazioni ascrivibili al soggetto da loro delegato, né che siano venuti colposamente meno ai loro doveri di controllo rispetto all’operato di [omissis], non essendo stata peraltro delineata adeguatamente, sia nella contestazione che nei ricorsi, la condotta che gli imputati avrebbero dovuto attuare al fine di impedire l’inosservanza delle prescrizioni>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento sull’istituto della delega di funzioni:

Cassazione penale sez. III, 12/02/2020, n.15941

In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa : a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato).

 

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, peraltro, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364

In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.22837

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350 

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA