Bancarotta fraudolenta documentale: per la configurazione del reato fallimentare risultano equivalenti le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione o distruzione delle scritture contabili o di omessa tenuta delle medesime

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23082.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 29 luglio 2020, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, enuncia il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurazione del reato fallimentare, laddove sia comunque acquisita la prova della finalità del soggetto agente di ostacolare la ricostruzione del movimento degli affari e recare pregiudizio ai creditori, non è necessario accertare la verificazione nel caso di specie della specifica condotta di mancata consegna, sottrazione, distruzione ovvero omessa tenuta della contabilità.

 

Il reato contestato e il doppio grado di merito

Nel caso di specie agli imputati, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto di due società, venivano contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose.

La Corte di appello di Torino riformava parzialmente, in punto di trattamento sanzionatorio e per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la sentenza di primo grado di condanna dei prevenuti per i reati loro ascritti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I difensori dei giudicabili proponevano, separatamente, ricorso per cassazione avverso al decisione della Corte territoriale.

In particolare, ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse la deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione, nonché la mancata acquisizione di prove decisive in ordine all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente a titolo di bancarotta fraudolenta documentale non risultando acquista la prova della condotta incriminata.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, esprimono il seguente principio di diritto che chiarisce la equivalenza delle condotte alternative previste dalla fattispecie bancarotta fraudolenta documentale ai fini dell’affermazione della penale responsabilità:

<D’altra parte, tenuto conto della oggettività giuridica del reato, questa Corte ha puntualizzato che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall’inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 47923 del 23/09/2014, De Santis, Rv. 26104001)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.77

In tema di reati fallimentari, l’articolo 216, comma, 1, numero 2, l. fall. configura due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture ed è caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto, profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda – cosiddetta “generale” – si configura quando la contabilità sia tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ciò sia nel caso in cui detta impossibilità sia assoluta, sia quando essa semplicemente ostacoli (con difficoltà superabili solo con particolare diligenza) gli accertamenti da parte degli organi fallimentari. Avuto riguardo al versante soggettivo, questa seconda forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all’agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell’andamento degli affari; è esclusa, di contro, l’esigenza che il dolo sia integrato dall’intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta – della quale costituisce una caratteristica – e non la volontà dell’agente, sicché è da respingere l’idea che essa richieda il dolo specifico.

 

Cassazione penale sez. V, 08/04/2019, n.32001

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex articolo 216 comma 1 n. 2 della Legge fallimentare, prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico. Pertanto, in caso di contestazione della prima ipotesi, ovvero sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, è necessaria la dimostrazione del dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. A ricordarlo è la Cassazione per la quale, nel caso di specie, il generico riferimento alla impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento di affari è un elemento estraneo alla fattispecie, che invece rientra nel raggio d’azione del dolo generico della seconda ipotesi.

 

Cassazione penale sez. V, 23/09/2014, n.47923

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall’inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.

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