Bancarotta per distrazione e misure custodiali: per il pericolo di recidiva va valutato il tempo trascorso dal momento di realizzazione del fatto illecito e non quello intercorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 24022.2020, resa dalla Suprema Corte – Sezione feriale, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare personale sulla misura custodiale applicata all’indagato raggiunto da indizi di reità in riferimento ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per distrazione.

Nel caso scrutinato la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari sottese all’adozione dei provvedimenti cautelari, in particolare del pericolo di recidiva, è necessario determinare il tempo trascorso dalla commissione del fatto, avendo riguardo all’epoca in cui sono state realizzate le condotte penalmente rilevanti, anziché al momento della dichiarazione di insolvenza dell’impresa.

Il reato contestato e la fase cautelare personale di merito

Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di amministratore di diritto della società dichiarata fallita, erano provvisoriamente contestati, in concorso con altri, i reati fallimentari ex artt. 216 co. 1 nn. 1) e 2), 219, 223 Legge fallimentare, per aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, avendo posto in essere condotte distrattive a partire dall’anno 2015.

Il Tribunale del Riesame di Milano confermava l’ordinanza con la quale il GIP in sede aveva applicato al  prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il difensore del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale deduceva il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva posta a sostegno della misura restrittiva della libertà personale.

La Suprema Corte, nell’annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla ricorrenza delle esigenze cautelari e nel rinviare al Tribunale di Milano per un nuovo esame, enuncia un interessante  principio di diritto afferente la valutazione del pericolo di recidiva da vagliare in concreto ed  in relazione all’epoca di realizzazione delle condotte distrattive.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

<Al riguardo occorre rammentare che in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve – in ogni caso – essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva. ( Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, , Rv. 27804601; Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Cc. (dep. 20/10/2009 ) Rv. 244377 – 01 ), di talchè s’impone nel caso di specie una maggiore ponderazione, tenuto conto che gli ultimi fatti risalgono comunque agli inizi del 2018 e l’applicazione della cautela al marzo 2020>.

<Nel provvedimento impugnato il tribunale, invero, per affermare la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva fa leva soprattutto sui comportamenti più recenti ovvero su quelli risalenti al febbraio 2018 che nella ricostruzione del giudice della cautela dimostrerebbero la continuità del “periculum libertatis “; periculum che, di là della risalenza nel tempo delle prime condotte distrattive del 2015, sarebbe cioè tuttora esistente per la gravità delle plurime azioni illecite protrattesi nel tempo fino a poco prima del fallimento a dimostrazione della attitudine criminale del ricorrente, e ciò si afferma senza però considerare che di contro, come già evidenziato dalla difesa, in quella stessa fase finale che precedette il fallimento, ovvero nei primi mesi del 2018, il [omissis] non operò solo la girata dei titoli cambiari in favore della [omissis]s.r.l. di cui all’imputazione – la cui causale non è peraltro certa essendo contestata l’insussistenza del debito – ma avanzò anche la richiesta di rateizzazione del debito previdenziale effettuando l’esborso della somma di euro 115.000 con contributo di denaro personale. Tale condotta rimane comunque un comportamento che non può essere trascurato nella valutazione del profilo che occupa, trattandosi in questa sede di verificare la perduranza della pericolosità e non già la sussistenza dei reati>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 07/11/2019, n.50969

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva.

 

Cassazione penale sez. un., 24/09/2009, n.40538

In tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. (Fattispecie di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in relazione a fatti commessi più di tre anni prima).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA