Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta di simulazione dell’esistenza di rimanenze di magazzino celata dalla irregolare tenuta delle scritture contabili

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25032.2020, depositata il 3 settembre 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che pronunciandosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta documentale, si sofferma sul meccanismo fraudolento proprio del reato fallimentare contestato all’imputato precisando quali elementi sintomatici della condotta risultano ostativi alla derubricazione della fattispecie in bancarotta semplice documentale.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di amministratore di fatto della società dichiarata fallita, era contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per aver simulato l’esistenza di rimanenze di magazzino della ditta, per poterne disporre in nero omettendo di tenere con regolarità le scritture contabili della società.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando un unico motivo di impugnazione.

In particolare, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione e invocava la derubricazione della fattispecie contestata in bancarotta documentale semplice, in ragione dell’effettiva possibilità di ricostruire il patrimonio sociale, nonostante la tenuta non regolare delle scritture contabili accertata nel corso el dibattimento.

La Suprema Corte, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, dichiarano inammissibile nel resto il ricorso disattendendo la tesi difensiva volta alla derubricazione del reato, per le seguenti ragioni:

<L’impugnativa non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto del tutto priva di confronto con la sentenza impugnata, che ha ricostruito il meccanismo fraudolento attraverso il quale il [omissis], titolare dell’omonima ditta individuale, allo scopo di poterne disporre “in nero”, aveva simulato l’esistenza di rimanenze di magazzino della ditta apparentemente cedute in occasione dell’affitto di azienda alla [omissis] s.r.l. — da lui stesso amministrata di fatto.

Nel contempo, la Corte di merito ha evidenziato come la mancata tenuta delle scritture contabili della società per tutto l’ultimo anno in cui il contratto aveva avuto esecuzione (e per quello successivo) valesse a dimostrare che si era inteso non fornire alcuna traccia contabile per ricostruire il meccanismo fraudolento relativo alle scorte.

Questo costrutto, che ha evidenziato la natura fraudolenta della tenuta della documentazione ricavandola dal complessivo meccanismo, altrettanto fraudolento, che l’imputato mirava a dissimulare, è stato del tutto ignorato dall’impugnante, che si è limitato ad insistere sul fatto — peraltro non emergente dalla sentenza impugnata — che il patrimonio era stato comunque ricostruito.

Tale impostazione condanna il ricorso all’inammissibilità, giacché la mancanza di una critica ragionata rispetto al costrutto motivazionale che si pretende di avversare tradisce il dovere di specificità ribadito anche da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; i motivi di ricorso per cassazione, infatti, sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato>.

Norma di riferimento:

Art. 216 Legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 07/11/2019, n.18320

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all’occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).

 

Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.77

In tema di reati fallimentari, l’articolo 216, comma, 1, numero 2, l. fall. configura due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture ed è caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto, profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda – cosiddetta “generale” – si configura quando la contabilità sia tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ciò sia nel caso in cui detta impossibilità sia assoluta, sia quando essa semplicemente ostacoli (con difficoltà superabili solo con particolare diligenza) gli accertamenti da parte degli organi fallimentari. Avuto riguardo al versante soggettivo, questa seconda forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all’agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell’andamento degli affari; è esclusa, di contro, l’esigenza che il dolo sia integrato dall’intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta – della quale costituisce una caratteristica – e non la volontà dell’agente, sicché è da respingere l’idea che essa richieda il dolo specifico.

 

Cassazione penale sez. V, 13/06/2016, n.38302

Il reato di bancarotta semplice si configura non solo quando l’imprenditore non abbia tenuto i libri o le altre scritture contabili previste dalla legge, ma anche quando l’imprenditore li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta. Inoltre, per la configurabilità della bancarotta semplice documentale rileva non solo l’irregolare, ma anche, e a maggiore ragione, l’omessa tenuta delle scritture contabili, non soltanto di quelle obbligatorie per legge, con la conseguenza di non permettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari del fallito. A precisarlo è la Cassazione che sottolinea come il reato di bancarotta semplice sia istituito a presidio della regolarità contabile intesa in senso formale.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA