E’ sempre responsabile il datore di lavoro che fornisce ai lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti D.lgs. 81/08

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23506.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, che si è pronunciata in ordine al reato contravvenzionale ascritto al datore di lavoro condannato per non aver messo a disposizione dei lavoratori mezzi dotati dei presidi di protezione antinfortunistici prescritti dalle norme tecniche.

Nella pronuncia in commento la Suprema corte, ha statuito l’irrilevanza dell’eventuale condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore con riferimento all’infortunio, a fronte del dato oggettivo della non conformità del macchinario ai requisiti di sicurezza.

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie l’infortunio sul lavoro ha investito il lavoratore il quale, nell’intento di rimuovere un’ostruzione che impediva il funzionamento del miscelatore per granulati plastici, apriva il canale di scarico del macchinario, mentre questo era ancora in funzione, con conseguente trauma da schiacciamento della mano. L’attrezzo era infatti dotato del sistema protettivo esclusivamente nella parte superiore di carico, non anche in quella di scarico.

Nel caso di specie all’imputata, nella qualità di socio amministratore della società, era contestata la contravvenzione di cui all’art. 87 co. 2 D.lgs. 81/08 in relazione agli artt. 70, comma 2, e 71, comma 1, e al punto 6.1 dell’allegato V del testo unico, per aver fornito ai lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza.

Il Tribunale di Como condannava la prevenuta per il reato ascrittole.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della giudicabile proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione in ragione della inappellabilità della sentenza impugnata, avverso la decisione di primo grado, articolando tre motivi di impugnazione.

In particolare la ricorrente contestava l’affermazione della propria responsabilità penale, in ragione dell’imprevedibilità e dell’abnormità della condotta del lavoratore.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, valida  la correttezza del ragionamento del giudice del merito affermando l’irrilevanza della eventuale condotta abnorme del quando ricorra la violazione da parte del datore di lavoro delle prescrizioni poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

Ne è stata, quindi, desunta, in modo logico, la non conformità del macchinario alla prescrizione di cui al punto 6.1. dell’allegato V al d.lgs. 81/2008, secondo cui, nel caso in cui gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, devono essere adottate protezioni o sistemi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Tali rilievi, pienamente idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità in ordine alla contravvenzione ascritta alla ricorrente, sono da quest’ultima stati censurati sul piano della ricostruzione delle modalità di funzionamento del macchinario e delle prassi esistenti all’interno dell’impresa dalla stessa amministrata, nonostante la piena logicità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, coerenti con gli elementi emersi dall’istruttoria, di cui la ricorrente ha proposto una non consentita rivisitazione sul piano del merito.

Le doglianze della ricorrente sono, inoltre, manifestamente infondate, in quanto essa ha allegato l’abnormità e l’imprevedibilità della condotta del lavoratore infortunato, che se può assumere astrattamente rilievo con riferimento all’infortunio (anche se ciò è stato comunque escluso dal Tribunale), è del tutto priva di rilievo di fronte al dato oggettivo della insicurezza del macchinario, di cui la ricorrente era a conoscenza, come emerso da quanto risultante dal documento di valutazione dei rischi richiamato dal Tribunale>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.57935

L’inosservanza di precise norme antinfortunistiche da parte del lavoratore, ovvero la sua condotta contraria a direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore qualora l’infortunio sia determinato da assenza o inidoneità di misure di sicurezza.

 

Cassazione penale sez. IV, 09/11/2017, n.52536

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle strutture aziendali complesse, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 18, comma 1, lett. z), e 71, comma 4, lett. a), n. 3), del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81.

 

Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n.44327

Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’uso di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto.

 

Cassazione penale sez. IV, 06/12/2007, n.7712

Compete al datore di lavoro l’obbligo di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all’epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza per i lavoratori (anche in conseguenza di innovazioni normative e aggiornamenti tecnologici), fino al punto di non utilizzare l’attrezzo ove non sia possibile applicarvi apparati di protezione.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA