Reati fallimentari e pene accessorie: è legittimo l’ordine di esecuzione che riporta le pene accessorie se il reato di bancarotta per il quale è stata inflitta la sola pena principale è stato ritenuto come commesso in continuazione con reati tributari giudicati separatamente

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 24612.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che pronunciandosi sulla impugnazione di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale, ha ritenuto legittima la indicazione nel provvedimento oltre della pena detentiva, anche di quelle accessorie, ancorché la sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta prevedeva solo la inflizione della pena principale.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Brescia applicava al giudicabile imputato di bancarotta fraudolenta la pena detentiva concordata ex art. 444 c.p.p. non accompagnata da pene accessorie.

Con successiva pronuncia il Tribunale di Brescia dichiarava il medesimo imputato responsabile dei reati tributari di omesso versamento delle ritenute e omessa dichiarazione disattendendo la tesi difensiva volta a far riconoscere la sussistenza del vincolo di continuazione tra i reati tributari e quello fallimentare.

La Corte di appello di Brescia,  riformando sul punto la sentenze di primo grado, riconosceva la continuazione interna ed esterna tra l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento di ritenute e la bancarotta fraudolenta oggetto di primo giudicato

Il Procuratore generale presso la Corte territoriale emetteva quindi nei confronti dell’imputato ordine di esecuzione che riportava il computo delle pene detentive cumulate, come rideterminate a seguito del riconoscimento della continuazione, applicando anche le pene accessorie già inflitte per i reati tributari giudicati separatamente.

La Corte di appello di Brescia rigettava l’istanza con la quale il condannato chiedeva l’annullamento del predetto ordine di esecuzione limitatamente all’applicazione delle pene accessorie, osservando che la riforma della sentenza di primo grado era intervenuta limitatamente alla durata della pena principale, lasciando invariato il capo di sentenza afferente le pene accessorie comminate per i reati tributari.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando l’applicazione delle pene accessorie.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, valida la legittimità delle pene accessorie riportate nell’ordine di esecuzione, in quanto connesse ai reati tributari, facendo applicazione, al caso di specie, del principio di diritto già sedimentato  in tema di applicazione delle pene accessorie in caso di reati avvinti dalla continuazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Nel momento in cui la Corte di appello di Brescia ha rideterminato la pena complessiva, avuto riguardo alla continuazione interna ed esterna con i reati accertati dalle altre citate sentenze, ha avuto cura di confermare nel resto la sentenza di primo grado, e quindi anche la parte delle pene accessorie. La riforma della sentenza di primo grado è infatti limitata alla sola pena detentiva.

Nell’ordinanza impugnata per cassazione, la Corte di appello di Brescia ha osservato che l’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia aveva scrupolosamente applicato il dispositivo della sentenza e che le pene accessorie erano legali perché connesse ai reati tributari.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell’art. 77 cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito “satellite” (Cass., Sez. 3, n. 36308 del 21/05/2019, Candeloro, Rv. 277502-01).

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 21/05/2019, n.36308

Nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell’art. 77 c.p., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito “satellite”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di appello che aveva confermato l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lg. n. 74 del 2000 per il reato di cui all’art. 11 del medesimo d.lg., riunito in continuazione con il più grave reato di usura).

Cassazione penale sez. V, 14/03/2017, n.28584

Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione.

Cassazione penale sez. V, 13/01/2010, n.17682

In caso di reato continuato, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie deve considerarsi la pena principale irrogata per ogni singolo reato e non quella complessiva irrogata per tutti i reati in relazione ai quali vi è affermazione di penale responsabilità.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA