La violazione delle linee guida giustifica la condanna del cardiologo a prescindere dal grado della colpa

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28314.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso di responsabilità colposa del sanitario per il decesso del paziente.

In particolare, con la sentenza in commento, la Suprema Corte si esprime in merito alla tematica dei rapporti tra grado della colpa e violazione delle linee guida in ambito sanitario, alla luce delle modifiche legislative intervenute con la Legge Gelli Bianco del marzo 2017 rispetto al previgente quadro normativo disegnato dalla Legge Balduzzi.

 

Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie il paziente affetto da patologia coronarica ostruttiva, veniva sottoposto ad angioplastica coronarica con applicazione di stent medicati e veniva dimesso con terapia anti aggregante a base di clopidogrel.

Successivamente il paziente decedeva a causa di infarto dovuto all’occlusione trombotica di uno degli stent applicati.

All’imputato, in qualità di medico in servizio presso l’Unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale, era contestato il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p., per aver cagionato il decesso del paziente in seguito all’esecuzione dell’angioplastica coronarica e alla successiva prescrizione della terapia a base di solo clopidogrel, laddove avrebbe dovuto sottoporre il paziente ad intervento cardiochirurgico con applicazione di bypass.

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ragusa, condannava il prevenuto per il reato di cui all’art. 590 sexies c.p., in seguito alla riqualificazione del delitto di omicidio colposo(art. 589 cod. pen.)  originariamente contestato.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

In particolare il ricorrente deduceva la violazione di legge con riferimento all’art. 590 sexies c.p., laddove, secondo la tesi difensiva, nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi la causa di esclusione della punibilità della colpa lieve, ai sensi dell’art. 3 della Legge Balduzzi.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, si esprime tra gli altri sul tema della colpa e delle linee guida in ambito sanitario.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

 <Infine, quanto al grado della colpa, va rilevata la inconducenza dell’assunto secondo cui la Corte del merito non avrebbe valutato tale aspetto ai fini della operatività dell’art. 3 del decreto 158/2012.

Premesso che, nella specie, è stata accertata proprio la violazione delle linee guida applicabili al caso concreto, in realtà i giudici catanesi si sono occupati concretamente del grado della colpa e hanno ritenuto la condotta professionale del [omissis] connotata da particolare gravità, motivando detta conclusione alla luce della chiarezza delle indicazioni rinvenibili nelle linee guida da seguire nel caso concreto.

Hanno, quindi, strutturato la colpa dell’agente in termini di imprudenza e negligenza, ricollegabili alla precisa consapevolezza della impraticabilità della doppia terapia antiaggregante e dei conseguenti rischi, evidenziando l’irrilevanza dell’ulteriore connotato di colpa, quello cioè della mancata verifica di una eventuale condizione di non respondens della vittima al farmaco clopidogrel.

Il ragionamento esplicativo della Corte d’appello deve considerarsi addirittura ultroneo alla luce dell’accertata violazione delle linee guida adeguate al caso concreto.

 La verifica del grado della colpa, invero, una volta accertata la violazione delle linee guida adeguate al caso concreto, non rileva sul versante della penale responsabilità, sebbene il relativo scrutinio conservi rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma anche ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio (cfr. sul punto specifico, sez. 4 n. 47801 del 05/10/2018). Premesso, infatti, che l’abrogato art. 3 co. del d.l. n. 158 del 2012 costituisce norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies, cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto (cfr. Sez. U. n. 8770 del 21712/2017, dep. 2018), va poi considerata la natura delle linee guida, parametri precostituiti ai quali il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso (cfr. Sez. U. Mariotti e altro cit., Rv. 272176). Orbene, nel caso all’esame, è stato accertato, sulla scorta della motivazione sopra richiamata, che le linee guida adeguate al caso concreto erano state nettamente violate dall’agente e che nulla imponeva il discostarsi da tali parametri.

La gravità della colpa, peraltro, è stata direttamente correlata alla chiarezza del parametro violato.

 

La norma incriminatrice:

Art. 590 sexies c.p. – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita’ e’ esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita’ del caso concreto.

 

La pronuncia delle sezioni unite: Cassazione penale sez. un., 21/12/2017, n.8770

In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA