Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio la guardia medica che non esegue la visita domiciliare del paziente pur avendolo valutato come bisognoso di urgente assistenza sanitaria.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 1877.2021, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omissione di atti d’ufficio commessa dal professionista sanitario pubblico ufficiale, si sofferma sul raggio applicativo del reato contro la pubblica amministrazione.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui risponde di rifiuto di atti d’ufficio il sanitario che, in presenza di un grave quadro patologico riferito dal paziente, ometta di procedere alla visita domiciliare, pur essendo consapevole dell’urgenza di un intervento e in assenza di altre esigenze di servizio tali da determinare un conflitto di interessi.

La Corte di Cassazione chiarisce, inoltre, che il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, in quanto reato di pericolo, anticipa la soglia di rilevanza penale alla mera esposizione a pericolo del paziente a causa della condotta omissiva del medico, a nulla rilevando il risultato concreto dell’omissione.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza in commento;

(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di omissione di atti d’ufficio, oltre agli approfondimenti sul reato contro la pubblica amministrazione che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputata tratta a giudizio nella qualità di medico in servizio di guardia, era stato contestato il delitto di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., per aver omesso, in seguito alla telefonata effettuata dalla coniuge del paziente, di recarsi al domicilio del medesimo, limitandosi a suggerire di richiedere l’intervento del 118, con la conseguenza che il paziente era costretto a recarsi con mezzi propri in Pronto soccorso, ove accedeva con codice rosso e vi rimaneva ricoverato.

La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato la prevenuta per il reato ascrittole.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Questa Corte della nomofilachia ha innanzitutto chiarito come, in tema di rifiuto di atti d’ufficio commesso dal sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, l’esercizio del potere dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta spetti sicuramente al professionista, ma sia comunque sindacabile anche da parte del giudice penale, al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili (Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012 – dep. 31/05/2013).

Tanto premesso quanto alla legittimità del controllo del giudice penale circa la sussistenza o meno dei presupposti del dovere del sanitario di prestare la propria opera professionale, questa Corte ha reiteratamente affermato – fra l’altro in casi in tutto sovrapponibili a quello di specie – che sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio nell’ipotesi del sanitario addetto al servizio di guardia medica il quale non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere l’intervento del “118” per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario (Sez. 6, n. 35344 del 28/05/2008; Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009).

In presenza di un quadro patologico grave (come appunto quello sussistente nella specie, come comprovato dal ricovero del [omissis] in ospedale in codice rosso e dato per pacifico dalla stessa ricorrente), il sanitario è difatti tenuto a procedere alla visita domiciliare, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, così da valutare specificamente le peculiari condizioni del paziente (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017).

Giova, infine, ribadire che il rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, di tal che la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione, a nulla rilevando il fatto che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva (Sez. 6, n. 14979 del 27/11/2012 – dep. 02/04/2013; Sez. 6, n. 21631 del 30/03/2017)”.

 

La fattispecie incriminatrice

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio [366, 3885] che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017, n.43123

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù delle peculiari condizioni in cui versava il paziente, che il medico sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che si consumassero le ragioni della sua necessità.).

 

Cassazione penale sez. VI, 30/03/2017, n.21631

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma 1, c.p. è un reato di pericolo che prescinde dal concreto esito dell’omissione e che, in ambito sanitario, si configura non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, essendo del tutto privo di fondamento, pertanto, l’assunto per cui la configurabilità del reato in parola ricorrerebbe solo con riguardo all’attività del medico di guardia che ometta di recarsi a visitare il paziente presso il proprio domicilio e non anche, a determinate condizioni, con riguardo al sanitario che presti tale attività presso una struttura ospedaliera in cui il paziente è assistito da personale infermieristico dedito a monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali.

 

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2012, n.14979

In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.

 

Cassazione penale sez. VI, 30/10/2012, n.23817

Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.

 

Cassazione penale sez. VI, 11/02/2009, n.12143

Bene è ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d’ufficio) il sanitario in servizio di guardia medica il quale, messo telefonicamente al corrente di una sintomatologia aspecifica quale il vomito continuo presentato da un bambino in tenera età, si sia limitato a suggerire la somministrazione, mediante iniezione intramuscolo, di un prodotto indicato per la ipotizzata affezione gastroenterica, rifiutandosi di effettuare la richiesta visita domiciliare pur a fronte della rappresentata incapacità, da parte dei familiari, di provvedere alla suddetta somministrazione.

 

Cassazione penale sez. VI, 28/05/2008, n.35344

Sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio nell’ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere l’intervento del “118” per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di rifiuto di atti d’ufficio

Cassazione penale sez. VI, 28/01/2020, n.8377

Il delitto di abuso d’ufficio punito dall’art. 328 c.p. è reato di pericolo, dal momento che prescinde dalla causazione di un danno effettivo, di talché si può configurare nell’ipotesi – pienamente sindacabile dal Giudice ex art. 13, comma 3, d.P.R. n. 41/1991 – in cui una guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere l’intervento del “118” per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario (nello specifico il sanitario non aveva aderito alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si era limitato a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già disponeva).

 

Cassazione penale sez. VI, 19/04/2018, n.24952

Non integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico che, pur dopo averlo già iniziato, interrompe e posticipa un intervento chirurgico se questo non è indifferibile e la decisione si fonda su esigenze di sicurezza per la salute del paziente.

 

Cassazione penale sez. VI, 13/04/2018, n.24162

Deve essere confermata la responsabilità per rifiuto di atti d’ufficio per il medico in servizio presso il pronto soccorso che indebitamente si era rifiutato di accettare un paziente giunto in codice rosso con patologia cardiologica, eccependo una interruzione del servizio di radiodiagnostica, atteso che tale rifiuto risultava ingiustificato sia in relazione al previsto rispristino del servizio di radiologia, che sarebbe avvenuto pochi minuti dopo l’arrivo della paziente, , sia pure in relazione alla essenzialità di detto servizio, rispetto ad una serie di accertamenti che potevano prescindere da esso.

 

Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017, n.43123

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù delle peculiari condizioni in cui versava il paziente, che il medico sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che si consumassero le ragioni della sua necessità.).

 

Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017, n.43123

Integra il reato di omissione di atti d’ufficio il medico di guardia che si limita a consigli telefonici quando l’intervento domiciliare richiesto è non solo urgente ma anche improcrastinabile (nella specie si trattava di intervenire per alleviare i forti dolori di una paziente alla quale restavano poche ore di vita e in una condizione in cui l’intervento doveva essere attuato valutando specificamente le peculiari condizioni in cui la paziente si trovava, anche a causa di precedenti trattamenti praticati per alleviarle i dolori).

 

Cassazione penale sez. VI, 29/05/2017, n.35233

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio è un reato di pericolo; la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice ricorre tutte le volte in cui viene negato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze protette e considerate dall’ordinamento, a prescindere dall’esito concreto dell’omissione (confermata la condanna per l’imputato che, in qualità di medico di base, aveva rifiutato di prescrivere dei farmaci di cui una donna aveva bisogno, tentando, fra l’altro, di spingerla fuori dallo studio).

 

Cassazione penale sez. VI, 30/03/2017, n.21631

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma 1, c.p. è un reato di pericolo che prescinde dal concreto esito dell’omissione e che, in ambito sanitario, si configura non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, essendo del tutto privo di fondamento, pertanto, l’assunto per cui la configurabilità del reato in parola ricorrerebbe solo con riguardo all’attività del medico di guardia che ometta di recarsi a visitare il paziente presso il proprio domicilio e non anche, a determinate condizioni, con riguardo al sanitario che presti tale attività presso una struttura ospedaliera in cui il paziente è assistito da personale infermieristico dedito a monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali.

 

Cassazione penale sez. VI, 29/09/2016, n.40753

Non costituisce legittimo esercizio di un potere discrezionale, ma integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 comma 1 c.p.) la condotta del medico di guardia del pronto soccorso che si rifiuti di visitare il paziente, adducendo la pretesa differibilità dell’intervento, testimoniata dall’attribuzione del codice di triage verde, anche laddove le condizioni di salute del medesimo non siano poi risultate gravi in concreto o non si siano aggravate in conseguenza dell’omissione. 

 

Cassazione penale sez. VI, 27/10/2015, n.47206

Il medico in servizio di reperibilità di cui sia stato richiesto l’intervento in ospedale da parte di medico già presente, per una situazione di urgenza sanitaria da quest’ultimo valutata sussistente, risponde del reato di rifiuto di atti d’ufficio, ove si rifiuti di recarsi in ospedale, sul presupposto che non sarebbe ravvisabile alcuna situazione di urgenza: ciò perché il sanitario in servizio di pronta reperibilità non ha alcuna possibilità di sindacare la necessità e l’urgenza della chiamata.

 

Cassazione penale sez. III, 17/02/2015, n.9809

Non è configurabile il delitto di omissione di atti d’ufficio, di cui all’art. 328 c.p., a carico del medico di guardia medica non intervenuto al domicilio del paziente, poi deceduto, qualora non sussista alcun collegamento eziologico tra l’omissione contestata al medico di guardia e il decesso del paziente.

 

Cassazione penale sez. VI, 20/01/2015, n.10130

Non risponde del delitto di rifiuto di atti d’ufficio il medico che, durante il turno di guardia medica, anziché recarsi di persona a visitare il paziente che denunci i sintomi di una malattia, ritenga sufficiente prescrivere una terapia farmacologica, allorquando non si accerti che la visita domiciliare fosse effettivamente obbligatoria in ragione del contesto della vicenda, e ciò in ragione dello spazio di discrezionalità scientifica comunque attribuita al sanitario.

 

Cassazione penale sez. VI, 11/11/2014, n.49537

Si configura il delitto di rifiuto di atti d’ufficio anche in assenza di un danno prodotto dall’indebito comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, per la cui realizzazione non è richiesto necessariamente il rifiuto di un atto urgente richiesto od ordinato da altri, bensì è sufficiente la reiezione di un atto dovuto senza ritardo quando le circostanze sostanziali ne richiedano il compimento (fattispecie relativa al rifiuto opposto da due infermieri professionali, in servizio nel reparto psichiatria, di prestare assistenza ad una paziente con disturbi mentali – che lamentava forti emicranie e capogiri, a causa dei quali era anche caduta riportando lesioni all’arcata sopraccigliare – nonché di allertare il medico di turno per vagliarne eventuali patologie).

 

Cassazione penale sez. VI, 30/09/2014, n.4584

Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. per il sanitario che si rifiuta di ricoverare il paziente con diagnosi di politrauma da incidente stradale proveniente da altro ospedale per essere sottoposto a TAC e che accusi gravi ed improvvisi dolori addominali, trattandosi di una situazione con possibili conseguenze negative per la salute del paziente, cui non può opporsi alcun comportamento dilatorio, né un rifiuto avanzato sulla base del generico e formalistico richiamo a disposizioni regolamentari o a protocolli operativi secondo cui l’Ospedale che per primo prende in carico il paziente deve seguirlo per tutta la durata della degenza e deve coordinare tutti gli accertamenti del caso.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA