Risponde di bancarotta semplice patrimoniale l’imprenditore che, pur essendo consapevole delle scarse probabilità di ripresa dell’attività di impresa, ometta di presentare tempestivamente l’istanza di fallimento

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 78.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso di bancarotta semplice patrimoniale per aggravamento del dissesto dell’impresa collettiva.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo il quale ai fini dell’affermazione della responsabilità penale per il reato fallimentare, è necessario accertare che l’agente, sulla base di una valutazione ex ante degli elementi di fatto noti allorché, secondo l’editto accusatorio, avrebbe dovuto presentare istanza di fallimento, l’agente aveva consapevolezza della irragionevolezza delle prospettive di ripresa della società che già versava in uno stato di dissesto non reversibile.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di bancarotta semplice patrimoniale, oltre agli approfondimenti sul reato fallimentare che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata alla bancarotta semplice.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di amministratore della società, erano stati contestati i delitti di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217 co. 1 n. 4) legge fallimentare e di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. 74/2000.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza  di condanna inflitta dal GIP del Tribunale di Lecco all’esito del giudizio abbreviato, confermava la condanna del prevenuto per il solo reato fallimentare, assolvendolo per quello tributario.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e rigetta il ricorso ai fini civili.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“La Corte di appello, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal [omissis]nel primo motivo del suo ricorso, non si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, ma ha precisato, in aggiunta a quanto in essa già illustrato, che all’omessa tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento da parte del [omissis] si è accompagnata la «mancanza di alcun elemento che portasse a ritenere che la prosecuzione dell’attività di impresa trovasse giustificazione nella ragionevole aspettativa di una ripresa economica dell’azienda, gravata da perdite di esercizio e deficit patrimoniale di rilevante ammontare (arrivate a superare i 3 milioni di euro nel 2011)». In sostanza, la Corte di appello ha esplicitato che sulla base della situazione che si presentava al [omissis] al momento in cui egli ha tenuto la sua condotta — e quindi sulla base di una valutazione operata ex ante in base agli elementi di fatto noti al [omissis]— era del tutto irragionevole ritenere che l’impresa avrebbe potuto risollevarsi dalla situazione di dissesto in cui già versava e che a seguito della scelta del [omissis] si è anche aggravata ulteriormente”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 217 legge fallimentare – Bancarotta semplice

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di bancarotta semplice:

Cassazione penale sez. V, 02/10/2020, n.34292

Non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell’interesse dell’impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in una operazione di “leveraged buy-out”, realizzata mediante il prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all’acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato).

 

Cassazione penale sez. V, 21/09/2020, n.28848

In tema di bancarotta semplice, i sindaci di una società dichiarata fallita rispondono del reato di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224 l. fall., per aver omesso di attivarsi per rimediare all’inerzia dell’amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio della società, così aggravandone il dissesto, solo quando la situazione di insolvenza sia rilevabile dagli atti posti a loro disposizione, dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l’aggravamento del dissesto.

 

Cassazione penale sez. V, 21/09/2020, n.27566

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice r.d. n. 267 del 1942, ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2) r.d. cit., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.

 

Cassazione penale sez. V, 19/12/2019, n.11311

In tema di bancarotta semplice, la convocazione dell’assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, c.c., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge” la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 224, comma 1, n. 2, l. fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento.

 

Cassazione penale sez. V, 12/12/2019, n.12724

Integra il delitto di bancarotta semplice documentale, nel caso di tenuta della contabilità mediante il sistema informatico e di perdita della disponibilità del computer, la mancata conservazione o del programma di lettura del supporto sul quale vengono conservate le scritture o della copia cartacea delle stesse, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità mediante sistema informatico non determina il venir meno dell’obbligo dell’imprenditore di conservazione dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.

 

Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.51242

Le spese eccessive personali o per la famiglia compiute da un amministratore di una società di capitali possono integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e non quello di bancarotta semplice, in quanto la fattispecie di cui all’art. 217, comma 1, n. 1, l. fall. è da ritenersi applicabile al solo imprenditore individuale.

 

Cassazione penale sez. V, 19/09/2019, n.3221

Commette il delitto di bancarotta semplice il socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice che, venuta meno la pluralità dei soci, non ricostituita nel termine di sei mesi, non tiene le scritture contabili o le tiene in modo irregolare, in quanto, nella situazione descritta, l’organizzazione sociale rimane in vita fino a quando non siano estinti i rapporti societari di debito e di credito verso i terzi, sopravvivendo di conseguenza ogni obbligo, compreso quello di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili. 

 

Cassazione penale sez. V, 05/07/2019, n.44097

In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 l. fall., nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p.

 

Cassazione penale sez. V, 30/05/2019, n.27634

In tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 l. fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna che aveva concentrato l’attenzione sul debito tributario e sui costi operativi accresciutisi per effetto della mancata richiesta di fallimento, senza considerare la progressiva riduzione delle perdite, il modesto utile e il sensibile risparmio dei costi per interessi bancari, risultanti dai bilanci depositati negli anni oggetto della contestazione).

 

Cassazione penale sez. V, 26/03/2019, n.21747

In tema di bancarotta semplice ex l. fall., art. 217, comma 1, n. 4), la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore – anche di fatto – della società è punibile se dovuta a colpa grave, la quale può essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, bensì in concreto da una provata e consapevole omissione.

 

Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.26613

È configurabile il reato di bancarotta semplice e non quello di bancarotta fraudolenta in capo all’amministratore della società se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e potrebbero essere solo il risultato di trascuratezza e non della volontà di rendere non ricostruibile il patrimonio e il movimento di affari. Inoltre, senza la prova della coscienza del danno ai creditori e delle conseguenze della condotta non può ipotizzarsi la fattispecie più grave della bancarotta fraudolenta. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso dell’amministratrice e legale rappresentante di una Srl, condannata in appello per bancarotta fraudolenta documentale, per non aver consentito di ricostruire il patrimonio e il movimento di affari, compilando li libro assemblee senza rispettare l’ordine cronologico, aggiornando il libro bilancio solo parzialmente e il libro giornale in maniera confusa.

 

Cassazione penale sez. V, 22/01/2019, n.20514

In tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.

 

Cassazione penale sez. V, 19/10/2018, n.53210

La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.

 

Cassazione penale sez. V, 02/10/2018, n.2900

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, l. fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.

 

Cassazione penale , sez. V , 01/10/2018 , n. 53193

In tema di irregolare tenuta dei libri contabili, nel reato di bancarotta semplice l’illeicità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, mentre nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale l’elemento oggettivo della condotta ricomprende tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi anche se non obbligatori.

 

Cassazione penale sez. V  28/05/2018 n. 39009  

In tema di bancarotta semplice documentale, l’ art. 217 l. fall . si applica anche al liquidatore della società che abbia omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, oppure abbia provveduto in maniera irregolare o incompleta alla tenuta delle predette.

 

Cassazione penale sez. V  12/03/2018 n. 18108  

Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione.

 

Cassazione penale sez. V  03/05/2017 n. 33878  

In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice.

 

Cassazione penale sez. V  03/05/2017 n. 33878  

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell’imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.

 

Cassazione penale sez. V  26/04/2017 n. 37910  

Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dell’amministratore della società fallita che non aveva ricoperto la carica per l’intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento).

 

Cassazione penale sez. V  28/02/2017 n. 14846  

Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dall’art. 220 l. fall., concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), l. fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217, comma 2, l. fall., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

 

Cassazione penale sez. V  25/11/2016 n. 5461  

L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell’art. 2214 c.c., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ai “mastrini” delle spese di cassa – che rappresentano l’andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione – irritualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA