La società proprietaria del natante bene attinto dal sequestro preventivo per reati fiscali ha interesse e legittimazione a proporre appello avverso la vendita all’asta del bene.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 36774.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale su un caso di omesso versamento dell’IVA in importazione, si sofferma sull’impugnabilità del provvedimento di vendita all’asta del bene attinto dalla misura cautelare.

In particolare, la Suprema Corte esprime, con la sentenza in commento, ha enunciato  il principio di diritto secondo cui il trasferimento del vincolo cautelare dal bene al denaro ricavato dalla vendita all’asta del medesimo, non esclude l’interesse del terzo estraneo al reato e proprietario del bene assoggettato a sequestro preventivo a proporre appello ex art. 322 bis c.p.p. avverso l’atto di vendita (il quale è suscettibile di essere sindacato in sede cautelare, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione), laddove la somma ricavata dalla vendita non rispecchi il valore economico o funzionale del bene rispetto alle aspettative del proprietario.

 

Il reato contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie all’imputato era contestato il delitto di omesso versamento dell’IVA all’importazione.

Il Tribunale del riesame di Genova dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Genova aveva rigettato l’istanza di revoca della vendita all’asta della nave di proprietà proposta dalla società estranea al reato in contestazione, che era stata sottoposta a sequestro preventivo dal GIP presso il locale Tribunale.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La società estranea al reato, interponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, articolando due motivi di gravame.

La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Ritiene pertanto questo Collegio che la Corte territoriale abbia concluso erroneamente per la inammissibilità del gravame cautelare avanzato dalla società intestataria del (OMISSIS) sul presupposto della carenza di interesse alla restituzione della res oggetto di sequestro, a seguito della intervenuta vendita del natante.

L’ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui non si conforma al principio di diritto come sopra indicato, in forza del quale l’atto di vendita di un bene sottoposto a sequestro, in quanto annoverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione, è suscettibile di essere sindacato in sede cautelare attraverso lo strumento di cui all’art 322-bis cod. proc. pen. (oltre alla giurisprudenza sopramenzionata, si vedano Sez. 3, n. 36064 del 07/07/2009, Iannotta, Rv. 244608 – 01, che ha precisato che il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., rientrando lo stesso tra le “ordinanze in materia di sequestro preventivo”; Sez.1, n. 4245 del 20/06/1997, Kostatis, Rv. 208333 – 01).

Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sequestro preventivo, il trasferimento del vincolo cautelare dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita di essa non esclude l’interesse della parte a impugnare la decisione di vendita, non potendosi ritenere né che l’interesse del proprietario sia limitato agli aspetti patrimoniali della titolarità sul bene in sequestro, né che la somma ricavata dalla vendita rispecchi comunque il valore economico o il valore funzionale del bene rispetto alle aspettative del privato che ne era proprietario”. Permane, dunque, l’interesse del terzo proprietario a sindacare il provvedimento di vendita dei beni sequestrati, interesse che può essere fatto valere attraverso lo strumento dell’appello previsto dall’art. 322-bis cod. proc. pen>.

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