La Cassazione conferma il più rigoroso orientamento secondo che ritiene consumato il reato di indebita compensazione anche nell’ipotesi in cui i crediti inesistenti non abbiano natura strettamente fiscale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 37085/2021, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di indebita compensazione, si sofferma sulla struttura del reato tributario con specifico riferimento al perimetro delle condotte del contribuente  ritenute punibili.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, dopo aver riportato i due diversi indirizzi giurisprudenziali formatisi in ordine alla condotta materiale che integra il reato previsto e punito dall’art. 10 quater d.lvo 74/2000, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento che ritiene configurabile il reato in parola sia in ipotesi di compensazione “verticale”, (riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta), sia in caso di compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti riferiti ad imposte di natura diversa.

 

Il reato in provvisoria contestazione e la fase cautelare reale di merito.

Nel caso di specie, all’indagato era  stato provvisoriamente contestato il delitto di di cui all’art. 316 ter c.p., per aver indebitamente percepito dallo Stato erogazioni in termini di risparmio di spesa, portando a parziale conguaglio delle tasse da pagare importi per assegni nucleo familiare in realtà mai corrisposti ai propri dipendenti per i quali era stata operata l’indebita compensazione.

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, riformava parzialmente il decreto con il quale il GIP in sede aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente nei confronti del prevenuto, riducendo l’importo attinto dal vincolo provvisoriamente ablatorio.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della libertà, deducendo il vizio di violazione di legge, per erronea qualificazione del fatto, integrante il diverso delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000, in concreto insussistente per mancato superamento della soglia di punibilità.

La Suprema Corte ha annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro, dichiarando, per l’effetto,  la perdita di efficacia della misura cautelare.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“È ben nota a questo Collegio l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla definizione dell’ambito di configurabilità di tale delitto: per un primo indirizzo, il reato in questione riguarda l’omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (così, tra le altre, Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020, dep. 2021, Scalvini, Rv. 280776; Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Bonelli, Rv. 279118; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833); per l’indirizzo contrario, la condotta di omesso versamento di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, coerentemente con la sua collocazione all’interno di un testo normativo concernente i soli reati attinenti dette imposte e con la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario disciplinata dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 in termini incompatibili con obblighi di natura diversa (Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Santoro, Rv. 278825).

Questa Corte reputa di dover privilegiare la prima delle due indicate opzioni esegetiche.

Milita in tal senso il dettato normativo, posto che il menzionato art. 10-quater fa rinvio alla disciplina del meccanismo di compensazione dettata dall’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che, nel prevedere una serie di norme finalizzate alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, stabilisce che ciascun contribuente che intenda utilizzare un modello di versamento unitarLo delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, può operare la compensazione dei crediti e dei debiti riguardanti lo stesso periodo: ciò anche se i crediti e i debiti sono concernenti non solo le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto, ma pure i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa, dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, oltre a taluni specifici premi assicurativi, imposte, tasse o addizionali previste da leggi speciali.  […]

Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo il quale il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, è configurabile, alla luce dell’ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dalle norme tributarie disposto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, sia nel caso di compensazione “verticale”, riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, purché previste dal predetto d.lgs.”.

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