E’ onere del contravventore provare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa al fine di beneficiare dell’estinzione del reato contravvenzionale per violazione della sicurezza sul lavoro.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 37552.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia di contravvenzioni commesse in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sul meccanismo di estinzione del reato previsto dall’art. 24 D.lgs. 758/94.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha chiarito che l’autore del reato contravvenzionale commesso per violazione delle norme in tema della sicurezza sul lavoro può beneficiare dell’effetto estintivo del reato previsto dall’art. 24 D.lgs. 758/94, laddove abbia eliminato le conseguenze della violazione commessa, in ottemperanza alle prescrizioni impartite ed entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza, nonché pagato la sanzione amministrativa nel termine di 30 giorni.

A tal fine, in virtù del principio di vicinanza della prova, è onere del contravventore allegare la prova dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Il Tribunale di Chieti condannava l’imputato per il reato contravvenzionale ex art. 122 D.lgs. 81/08, per aver omesso, nella sua qualità di legale rappresentante della società, di adottare le precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, articolando due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente si è doluto della mancata prova, da parte della pubblica accusa, del mancato pagamento della sanzione amministrativa.

 Va da sé che, anche per il principio della vicinanza della prova, ben avrebbe potuto il ricorrente – anziché insistere per una non ammissibile prova negativa – produrre invece qualsivoglia prova positiva idonea a rappresentare l’avvenuto pagamento estintivo di cui al d.lgs. 758 del 1994. Laddove al contrario mai è stato neppure allegato che l’odierno ricorrente abbia provveduto ad estinguere la sanzione amministrativa, unitamente all’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza.

Infatti, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell’effetto estintivo previsto dall’art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell’effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Rv. 267105, cit.)”.

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