Effetti patrimoniali della confisca disposta per reati tributari: le somme già percepite dal condannato a titolo di pensione sono confiscabili nel limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 37400.2021, resa dalla III Sezione della Corte di Cassazione, che ha affrontato il tema ricorrente nella prassi giudiziaria dei limiti alla confisca del profitto del reato tributario derivanti dal regime civilistico che regolamenta forme e modi del pignoramento del trattamento pensionistico.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  ha ritenuto di dare continuità  al principio di diritto principio secondo il quale  le somme percepite a titolo di credito pensionistico dal debitore anteriormente alla data del pignoramento, in sede penale sono sequestrabili (in via cautelare) e confiscabili (a seguito della sentenza definitiva) nel limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale, che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma.

 

Il giudizio di esecuzione

Nel caso di specie, il Tribunale di Rovereto in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta dal condannato avverso l’ordinanza di accoglimento parziale dell’istanza di restituzione del denaro oggetto di confisca per equivalente disposta con la sentenza di condanna della Corte di appello di Trento per reati tributari.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riporta il passaggio più significativi tratto dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Del resto la giurisprudenza prevalente ha affermato il principio che somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (cfr. Sez.3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 28/04/2020, Rv. 279377 – 01, principio affermato in riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente)”.

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