Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di una garanzia fideiussoria in assenza di corrispettivo, priva di interesse sociale e tale da cagionare pregiudizio economico all’impresa.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 37459.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, si sofferma sul tema dei rapporti tra la garanzia fideiussoria prestata dall’impresa collettiva e l’ipotesi di reato della bancarotta distrattiva.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ponendosi in linea con la giurisprudenza di legittimità già sedimentata sul punto di diritto oggetto di scrutinio, ha statuito che è qualificabile come condotta distrattiva, integrante il reato fallimentare, la concessione di una garanzia fideiussoria solo se il contratto con l’assunzione delle relative obbligazioni di pagamento si può ritenere concluso in assenza di corrispettivo, prestata per una finalità estranea all’oggetto sociale e tale da determinare un pregiudizio economico alla società che assume la relativa obbligazione di pagamento in favore di un terzo.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie agli imputati erano stati originariamente contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta impropria per operazioni dolose e bancarotta fraudolenta per false comunicazioni sociali e di bancarotta documentale.
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del locale Tribunale in esito al rito abbreviato, assolveva i prevenuti dai reati loro ascritti, ad eccezione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento alla parte di condotta afferente alla prestazione di una fideiussione e di bancarotta documentale
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa di uno dei giudicabili proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di gravame.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“Ed invece, proprio in materia di garanzie fideiussorie, questa Corte regolatrice ha ribadito di recente che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di una garanzia fideiussoria, senza corrispettivo e per una finalità estranea all’oggetto sociale, che determina di per sé ed automaticamente un pregiudizio economico per la società fallita (Sez. 5, n.9316 del 03/02/2021, Rv. 281020); viene da tempo specificato, dunque, che la prestazione di una garanzia fideiussoria od ipotecaria configura una condotta distrattiva solo in presenza di precise condizioni, e cioè: quando si tratti di attività estranea all’oggetto sociale, posta in essere senza corrispettivo economico e che determini un pregiudizio economico per la società fallita (Sez. 5, n. 6462 del 4/11/2004, dep. 2005, Rv. 231393; Sez. 5, n. 32467 del 16/4/2013, Rv. 256779).
Nel caso di specie, il pregiudizio economico è stato ritenuto quasi in re ipsa per avere la fallita prestato una garanzia asimmetrica nella durata rispetto a quella concessa in suo favore, viceversa, dalla società (OMISSIS), senza esplorare il tema dell’estraneità all’oggetto sociale, se non dandolo per scontato rispetto all’attività della fallita, e sottovalutando la reciprocità delle garanzie”.
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