Confermata la condanna per estorsione per chi si fa consegnare denaro dalla vittima dietro la minaccia di pubblicazione di false foto a sfondo pornografico.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 36391.2021,  con la quale la Suprema Corte ha sottoposto allo scrutinio di legittimità la condotta di un soggetto imputato di diffamazione aggravata ed estorsione continuata, per avere, con più azioni criminose, ottenuto del denaro da una donna –  la persona offesa dal reato – minacciandola di pubblicare su un falso profilo facebook,  aperto  a suo nome, delle false foto pornografiche.

Il Giudice di prime cure condannava l’imputato per entrambi i reati  a lui ascritti; la sentenza veniva riformata in grado di appello limitatamente al reato di diffamazione nelle more del processo  estinto per intervenuta prescrizione.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione lamentando l’insussistenza del fatto per inidoneità della minaccia  a coartare la volontà del soggetto passivo del reato.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi della sentenza tratti dalla trama motivazionale, qui di interesse per la questione di diritto affrontata:

Osserva la Corte che, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, con congrue argomentazioni, l’imputato ha ricevuto delle somme di denaro dopo avere creato un falso profilo a sfondo erotico riferibile alla Savoca, minacciando la divulgazione di immagini porno della predetta.

I giudici di appello, nel disattendere la censura in questa sede reiterata, hanno correttamente rilevato come “l’idoneità intimidatoria della minaccia di fare circolare profili porno riconducibili alla persona offesa non può essere esclusa dal fatto che le foto intime non fossero riconducili alla persona offesa e che di ciò la stessa fosse ben consapevole, contenendo i profili porno altri inequivocabili riferimenti come il nome, la professione il numero di telefono che consentivano di risalire alla persona offesa, come è avvenuto, essendo stata contattata con proposte hard”, chiarendo come risultava acclarato che alcuni soggetti erano risaliti alla stessa tramite il profilo porno su facebook “omissis” con l’ indicazione del nome di “omissis” disponibile per appuntamenti erotici.

Deve, invero, ritenersi che ben può integrare il delitto di estorsione la richiesta di una somma di danaro ad una donna ove l’autore del reato assuma di divulgare su un falso sito porno appositamente creato foto o immagini porno, pur non nella sua disponibilità, atteso che la minaccia può essere anche indeterminata ed indiretta, purchè idonea in concreto ad incutere timore, come avvenuto nella specie essendo stata, peraltro, la persona offesa, come detto, destinataria di proposte oscene e, quindi, preoccupata delle divulgazione di altri elementi per lei compromettenti

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA