Il datore di lavoro per evitare la condanna penale ha l’obbligo di verificare che i macchinari messi a disposizione dei dipendenti siano conformi alle prescrizioni antinfortunistiche.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 37802.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sugli obblighi gravanti sul costruttore e sul datore di lavoro al fine di prevenire gli incidenti agli operai impiegati nella produzione.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo cui non va esente da responsabilità il datore di lavoro che abbia fatto affidamento sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte del costruttore dei macchinari, omettendo di verificarne la conformità delle macchine messe a disposizione dei dipendenti ai dipendenti alle prescrizioni volte a tutelarne l’incolumità.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie la lavoratrice, impegnata nella pulizia del macchinario destinato all’etichettatura dei formaggi, riportava lesioni personali alle dita e all’avambraccio, afferrati dal rullo della macchina.
Agli imputati, tratti a giudizio nelle rispettive qualità di comodante del macchinario e datore di lavoro, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose, rispettivamente per aver omesso valutare adeguatamente i rischi connessi all’uso del macchinario e nell’aver concesso una macchina non conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, nonché per aver omesso di formare i lavoratori in ordine al corretto uso dei macchinari e di impedire le prassi incaute sviluppatesi tra i dipendenti.
La Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
I giudicabili proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“In ordine alla quarta censura, avente ad oggetto la presunzione di conformità di cui all’art. 1, d.lgs. n. 17 del 2010, che si tratta di una presunzione che non esonera il datore di lavoro da responsabilità laddove il macchinario presenti, comunque, pericoli riconoscibili con l’ordinaria diligenza e che, nel caso di specie, la stessa dichiarazione di conformità Ce faceva salvi i rischi residui con riferimento al d.p.r. 459 del 1996;
in ordine alla quinta censura, avente ad oggetto il proprio affidamento incolpevole nel rispetto delle prescrizione anti-infortunistiche da parte del costruttore, tenuto conto della mancata verificazione di altri incidenti, della dichiarazione di conformità Ce, della specializzazione del costruttore e del committente, che il datore di lavoro deve eliminare le fonti di pericolo per i propri dipendenti, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti (così, tra le tante, Sez. 4, n. 2630 del 23/11/2006, dep. 2007, Mogliani, Rv. 236121, che ha precisato che anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l’incolumità dei lavoratori e la colpa degli uni non elimina quella degli altri. Ciò in quanto è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA