L’illegittimità del sequestro operato indiscriminatamente su tutti i dati informatici contenuti nei dispositivi elettronici comporta la restituzione all’avente diritto delle copie forensi illegittimamente eseguite.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 38460.2021, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di rivelazione di segreto d’ufficio, si sofferma sulla misura del sequestro probatorio dei telefoni cellulari per ottenere l’acquisizione dei dati

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l’adozione del provvedimento di sequestro probatorio di dispositivi elettronici in assenza di una previa selezione dei dati informatici in essi contenuti e della indicazione dei criteri di individuazione dei medesimi, importa l’illegittimità della misura, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

La violazione dei superiori principi legittima la parte indagata ad ottenere la restituzione delle copie forensi illegittimamente eseguite avendone permanente interesse, nonostante la già avvenuta restituzione dell’apparecchio telefonico.  

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale di merito

Il Tribunale del riesame di Napoli annullava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio dei telefoni cellulari adottato dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale nell’ambito di un procedimento contro ignoti per il delitto di rivelazione di segreto d’ufficio, senza tuttavia disporre la restituzione dei dispositivi,  in quanto già riconsegnati all’avente diritto dal Pubblico ministero che nel frattempo aveva proceduto  alla estrazione di copia forense dalle relative memorie.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La parte interessata proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà, deducendo l’illegittimità del sequestro dei dati contenuti dei dispositivi elettronici nella loro interezza.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione all’avente diritto delle copie forensi trattenute.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“[…] si tratta in questa sede di ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione dei relativi criteri (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet e Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092 riferita ad un personal computer).

Infatti, proprio perché – è la stessa ordinanza a ricordarlo (pag. 5) – del provvedimento riguardante la massa di dati acquisiti e cioè la realizzazione delle copie forensi delle memorie dei dispositivi telefonici non risultavano noti esiti e modalità esecutive, il Tribunale avrebbe dovuto contestualmente pronunciarsi sulla relativa legittimità, non trincerandosi dietro una inesistente insindacabilità non prevista né dalla legge né desumibile dal sistema. Costituiscono, infatti, necessari corollari della affermata illegittimità totale di un provvedimento di sequestro afferente ad un dispositivo elettronico tanto l’illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all’avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA