Il committente dei lavori è gravato dall’obbligo di verificare la concreta idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice e non può limitarsi ad accertare la sua iscrizione del registro delle imprese.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 38423.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia del committente rispetto alla inadempienze dell’impresa appaltatrice.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale nell’ambito di lavori in appalto che comportano particolari rischi, il committente, al fine di assolvere all’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa alla quale sono affidati i lavori, non può limitarsi a verificare l’iscrizione dell’appaltatrice nel registro delle imprese.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie il lavoratore, impegnato nell’attività di smantellamento di capannoni, precipitava dall’alto, riportando lesioni personali, poiché non provvisto di dispositivi anticaduta.

All’imputato, nella qualità di legale rappresentante della società committente, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose per aver cagionato lesioni al dipendente, con colpa consistita nell’omessa nomina di un coordinatore per la sicurezza dei lavori e nella mancata verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice alla quale erano affidati i lavori.

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale il prevenuto era stato condannato nel primo grado di giudizio per il reato colposo di evento a lui ascritto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, articolando due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte  ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata, perché il reato risultava estinto per prescrizione, rigettando il ricorso ai fini civili.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento che attingono alla posizione di garanzia del committente e sugli obblighi di verifica sulla idoneità dell’appaltatore:

“La decisione in esame risulta, del resto, conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, atteso che il committente non può limitarsi a “confidare” (come prospettato nel ricorso) che l’appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell’accettazione dell’incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell’impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata – in particolare, in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza (v., per tutte, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744, […]).

Si è pure precisato che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049).

Né è pertinente, nel caso di specie, il richiamo, fatto dal ricorrente, alla procedura semplificata prevista dal secondo periodo dell’art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del quale nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. Difatti, come si ricava dalla lettera della legge, tale procedura semplificata è inapplicabile laddove l’appalto abbia ad oggetto lavori che comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI, tra cui è espressamente compreso quello di caduta dall’alto”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA