Non integra la condotta di occultamento prevista e punita dall’art.10 D.lgs 74/2000 la mancata consegna delle scritture e dei documenti contabili alla Guardia di Finanza in sede di verifica.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 39350.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione e trasmessa all’Ufficio del massimario per la trascrizione del relativo principio di diritto, con la quale il Supremo Consesso, nel pronunciarsi su un caso di occultamento o distruzione di documenti contabili, si sofferma sull’elemento materiale e psicologico del reato tributario.

In particolare, la Suprema Corte, quanto alla componente oggettiva del reato, aderisce all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta di occultamento delle scritture contabili non può sostanziarsi in un mero contegno omissivo consistente nella mancata tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari dell’impresa, ma richiede un quid pluris a contenuto commissivo.

Quanto all’elemento soggettivo della fattispecie, la Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui l’accertamento del dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte, presuppone la prova della produzione di reddito e del volume d’affari dell’impresa, la quale può essere desunta, sulla base della comune esperienza, dalla titolarità di un’attività commerciale.

 

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza resa dal locale Tribunale, assolveva l’imputato da uno dei reati contestati e confermava la condanna per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000, rideterminandone la pena.

 

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando due motivi di gravame.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca,  dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Con particolare riferimento all’elemento soggettivo, entrambi i giudici, alla luce di tali elementi e soprattutto in ordine alla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali, hanno affermato come fosse del tutto evidente che l’occultamento delle fatture e degli altri documenti contabili aveva come unico scopo quello di ostacolare la ricostruzione degli elementi positivi di reddito da sottoporre a tassazione. […]

Infatti, questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari, l’accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui al D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale (Sez. III, n. 51836 del 03/10/2018; Id. n.16167 del 27/02/2019; Id. n.22294 del 9/01/2021). […]

In questa sede poi va ribadito che la disposizione di cui al D.Igs. 74 del 2000, art. 10 prevede una doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto.

E’ evidente che si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile.

Ne consegue che la condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato obbiettivamente più difficoltosa – ancorché non impossibile – la ricostruzione aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, ma richiede, per l’integrazione della fattispecie penale, un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. III, n. 19106 del 02/03/2016;Id. n.5079 del 13/12/2017; Sez. V, n. 35591 del 20/06/2017)”.

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