La certificazione CE del macchinario non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità penale per le lesioni riportate dall’operaio con il suo utilizzo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 40002.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni  colpose riportate da un operaio durante la lavorazione eseguita con un macchinario, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva dell’imputato che con il ricorso di legittimità aveva contestato, tra l’altro, l’eziologia della colpa sostenendo che la conformità del macchinario alle norme di sicurezza certificata dal costruttore, non consentiva di poter addebitare all’institore della unità produttiva la responsabilità per l’incidente occorso.

L’incidente sul lavoro, il reato contestato ed il giudizio di merito

L’operaio stava eseguendo la manutenzione di un macchinario denominato lingottiera, dotato di un coperchio di protezione fissato con viti; dopo avere collocato il macchinario su un ribaltatore, l’infortunato iniziava a smontarlo svitando il coperchio, ma una delle otto viti cadeva in un foro della lingottiera; per fare uscire la vite inclinando il macchinario e portandolo in posizione orizzontale, l’operaio medesimo azionava, con una mano, i pulsanti collocati sul quadro comandi (a circa un metro e mezzo di distanza); con l’altra si protendeva verso il coperchio cercando di recuperare la vite.

A un certo punto, però, il coperchio – estremamente voluminoso e pesante – cadeva, rovinandogli sul piede cagionando lesioni all’arto.

All’imputato tratto a giudizio nella qualità di institore con delega alla sicurezza dello stabilimento, veniva contestato il reato previsto e punito dall’art 590 cod. pen. per avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario il cui quadro comandi era situato a distanza troppo ridotta, con conseguente pericolo di caduta dei pezzi nella fase di rotazione, laddove occorreva che la distanza fosse maggiore onde impedire ai lavoratori di avvicinarsi al macchinario in movimento

La Corte di appello di Brescia confermava l’affermazione di penale responsabilità statuita dal locale Tribunale.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa contro la sentenza della Corte territoriale interponeva plurimi motivi di ricorso.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano il passaggio più significativo tratto dalla parte motiva della pronuncia in commento che riguarda l’argomento di interesse per il presente commento:

“Quanto all’asserita impossibilità, per il [omissis], di accorgersi del vizio costruttivo del macchinario (corredato di certificazione CE), essa non vale certo a scusare l’odierno ricorrente, essendo in proposito sufficiente ricordare che l’obbligo di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo bastevole, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 251620)”

By Claudio Ramelli @riproduzione Riservata