Concorre nel reato di indebita compensazione il presidente del collegio sindacale che esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente successivamente utilizzato dalla società a fini di compensazione.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 40324.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare personale su un caso di indebita compensazione, si è soffermata sul tema giuridico  del concorso del sindaco nel reato commesso dagli amministratori della società.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo il quale concorre nel reato tributario realizzato dall’amministratore il sindaco che esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, nella consapevolezza della sua inesistenza e quindi della strumentalità dell’acquisto per il successivo utilizzo del credito ai fini della compensazione indebita.

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare di merito

Nel caso di specie alla persona sottoposta ad indagine penale per avere operato nella qualità di presidente del collegio sindacale della società, era stato provvisoriamente contestati il delitto di indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000) – per aver espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto di ramo di azienda titolare di  un credito IVA inesistente, che  veniva successivamente utilizzato dalla società a fini di compensazione Irpef e Irpeg – nonché il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art 2638 co. 1 e 2 c.c.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, riqualificando l’istanza di riesame come appello, confermava il provvedimento con il quale il GIP in sede aveva applicato al prevenuto le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà, articolando plurimi motivi di gravame.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Per ragioni di ordine logico, va esaminata innanzitutto la questione della configurabilità del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla condotta di un componente del Collegio sindacale di una società che esprime un parere favorevole all’acquisto di un credito inesistente.

La condotta appena indicata, in effetti, è diversa da quella tipizzata dall’art. 10-quater digs. n. 74 del 2000

La stessa, però, può assumere rilievo a norma dell’art. 110 cod. pen., quale partecipazione a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione. […]

Ancora, il collegio sindacale di una società, e i singoli componenti di esso, secondo quanto si evince dalle disposizioni contenute nel codice civile, sono in condizione di “confortare” le scelte degli organi sociali o, al contrario, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime.

Ed infatti, il collegio sindacale, a norma dell’art. 2403 cod. civ., ha il dovere di vigilare, tra l’altro, «sul rispetto dei principi di corretta amministrazione». I sindaci, poi, a norma dell’art. 2407 cod. civ. «sono responsabili della verità delle loro attestazioni» e «sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica»; questa responsabilità, per il richiamo effettuato dall’art. 2407, terzo comma, cod. civ., agli artt. 2394, 2394-bis e 2395 cod. civ., opera anche nei confronti dei creditori e dei terzi comunque danneggiati. […]

Sembra quindi ragionevole concludere che il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio.

Ovviamente, perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato appena indicato, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

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